Quesiti e approfondimenti

Voli aerei: trattamento fiscale ai fini Iva

In generale, ai sensi della normativa in materia (art. 7-quater, D.P.R. 633/1972), le prestazioni di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa nello stesso. Tuttavia, nel caso dei voli aerei, risulta spesso difficile identificare la territorialità della prestazione. Per tale ragione, al fine di applicare il corretto trattamento ai fini Iva, vanno considerarti due elementi fondamentali: la tratta del volo ma anche la controparte che rende il servizio (la compagnia aerea).
Per quanto riguarda le tratte interne rileva la nazionalità della compagnia. Nel caso di compagnia nazionale si applica l’IVA nella percentuale del 10%  indetraibile (art. 19-bis1, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972)
Nel caso di compagnia europea il committente italiano dovrà integrare la fattura applicando la medesima imposta indetraibile, mentre dovrà procedere con il reverse charge nel caso di compagnia extra UE.
Per quanto riguarda le tratte internazionali, il volo che parte dall’Italia con destinazione estera si considera “servizio internazionale”, non imponibile Iva. Tuttavia, vista l’impossibilità di distinguere con certezza la tratta interna dalla tratta estera,  per i voli internazionali vengono applicate le seguenti percentuali forfetarie di percorrenza (Risoluzione n. 89/1997):

  • il 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale è considerata “tratta italiana” non imponibile ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 633/1972),
  • il 62%, ossia la parte fuori dal territorio dello Stato, è considerata fuori campo Iva (art. 7-quater D.P.R. 633/1972)

Nel caso di fattura emessa da compagnia comunitaria il committente italiano dovrà dunque procedere all’integrazione della fattura distinguendo il diverso trattamento della quota riferita alla tratta nazionale e quella riferita alla tratta estera. Nel caso di compagnia extra UE dovrà procedere alla medesima distinzione emettendo un’autofattura.

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