La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), in vigore dal 1° gennaio 2020, ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa
- alle auto aziendali assegnate, ad uso promiscuo, ai dipendenti;
- ai servizi di mensa e prestazioni sostitutive.
Auto aziendale concessa al dipendente
Accade di frequente che al dipendente, per lo svolgimento delle proprie mansioni, sia assegnato l’uso di un veicolo aziendale. Spesso, inoltre, per tale veicolo è consentito anche l’uso personale (c.d. uso promiscuo).
Ed è proprio in relazione all’uso personale che sorge la necessità, per il datore di lavoro, di quantificare il corrispondente compenso in natura dal momento che il relativo importo incide sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato sia ai fini previdenziali che fiscali.
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020.
In tal caso, infatti, la percentuale da applicare all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione), come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo | % applicabile |
Fino a 60 g/km | 25% |
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km | 30% |
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km | 40% (50% per 2021) |
Superiore a 190 g/km | 50% (60% per 2021) |
Buoni pasto mense aziendali
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa o non voglia provvedere ad istituire un servizio di mensa aziendale, può, comunque, garantire la somministrazione del pasto ai dipendenti avvalendosi dei cosiddetti ticket restaurant.
Si tratta di documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Solitamente, il valore del ticket corrisponde al prezzo del pasto convenzionato e nel caso il prezzo ecceda il valore del buono, il dipendente provvede in proprio a corrispondere la differenza.
La Legge di Bilancio 2020, modificando la lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, ha stabilito che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di
- euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a
- euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
La medesima legge ha confermato la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.