A) FATTURA DI ACQUISTO DA FORNITORE BRITANNICO (con I.V.A. esposta)
Sul punto prima di procedere oltre è bene sottolineare che l’acquisto di beni non doveva essere soggetto ad IVA inglese, ma trattato dal fornitore della Società istante il quesito come cessione intracomunitaria da assoggettare ad IVA in Italia per effetto dell’applicazione del reverse charge. Pertanto, in linea di principio sarebbe opportuno richiedere l’emissione della nota di credito a storno della fattura emessa, e la contestuale ri-emissione del documento corretto, oltre a pretendere la restituzione dell’IVA inglese indebitamente pagata.
Qualora questo non fosse possibile e/o perseguibile, è evidente che si dovrà comunque osservare le disposizioni di cui all’art. 38 D.L. n. 331/1993 e, quindi, procedere con l’integrazione della fattura di acquisto (c.d. reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72), in quanto trattasi di operazione intracomunitaria.
Anche questo punto risulta “delicato” in quanto, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, non è chiaro se il meccanismo del reverse charge debba essere applicato solo sull’imponibile, oppure sul lordo. Per ragioni di prudenza, si ritiene che l’integrazione, debba essere effettuata sull’intero ammontare indicato nella fattura, ossia imponibile e I.V.A. locale.
Infine, sempre con riferimento alla stessa fattura, per quanto riguarda l’omissione compiuta nella trasmissione degli elenchi INTRASTAT di periodo, si ricorda che la stessa è sanabile. La regolarizzazione spontanea è ovviamente subordinata alla circostanza che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (a titolo esemplificativo anche l’invito a presentare l’elenco omesso) delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Da un punto di vista operativo, invece, si dovrà procedere nel seguente modo:
A) Se con riferimento al mese di novembre si è già dato origine ad un flusso di dati per gli acquisti intracomunitari, allora sarà sufficiente compilare la sezione INTRA 2-ter (c.d. integrazione) anche se il fornitore non era stato incluso nell’elencazione originaria, diversamente;
B) Se, invece, si tratta di omissione in “toto” della comunicazione dei dati si dovrà:
– Procedere con presentazione spontanea dell’elenco INTRASTAT omesso nel più breve tempo possibile;
– Procedere con il pagamento in F24 della sanzione ridotta ad 1/8 di quella prevista pari ad Euro 516,46, e pertanto equivalente ad Euro 64,56 per ciascun modello omesso, con indicazione del codice tributo 8911 (consigliamo di presentare il modello F24 di ravvedimento lo stesso giorno in cui avverrà l’invio del modello).
B) FATTURA NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASFERTA IN PAESE UE
Con riferimento alla fattura di noleggio dell’autovettura in occasione di una trasferta in Spagna, si conferma la correttezza del comportamento delineato (esposizione dell’IVA e non inserimento negli elenchi INTRASTAT).
Infatti, nel noleggio di mezzi di trasporto a breve termine, qualora il prestatore europeo metta a disposizione del soggetto passivo nazionale (Alfa S.p.a.) il mezzo al di fuori del territorio nazionale, e l’utilizzo dello stesso avvenga all’interno della comunità europea, allora non si assisterà ad una prestazione comunitaria, bensì ad un servizio che dovrà essere tassato a fini IVA secondo la normativa nazionale vigente nello stato membro (sul punto si fa presente che dal 01.09.2012 l’aliquota IVA in Spagna è stata elevata dal 18% al 21%).
Ovviamente, data l’irrilevanza comunitaria del servizio, lo stesso non dovrà essere riepilogato negli elenchi INTRASTAT.
C) FATTUTA ALBERGO IN TERRITORIO UE
Anche su questo frangente, confermiamo la correttezza del comportamento adottato (esposizione dell’I.V.A. e non inserimento negli elenchi INTRASTAT), in quanto stante le disposizioni di cui all’art. 7-quater D.P.R. n. 633/72 si considerano effettuate nel territorio italiano “ … le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, compresa … la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe … quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.
Pertanto, poiché l’albergo è situato in Inghilterra, la prestazione di servizio sarà soggetta ad IVA estera, e dovrà essere semplicemente inserita in contabilità, oppure se fatta transitare nei registri IVA, dovrà essere qualificata come “fuori campo”.
D) FATTURA ACQUISTO MERCE DA SOGGETTO SVIZZERO IMMESSA IN LIBERA PRATICA DA UN RAPPRESENTANTE FISCALE UE PRESSO LO STESSO PAESE UE E POI TRASPORTATA IN ITALIA
Per quanto riguarda quest’acquisto si fa presente che:
a) Secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 53/E/2010, l’obbligo di comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti Black List permane anche nel caso in cui questi si avvalgano di un rappresentante fiscale residente in un Paese White List: quest’ultimo, infatti, deve essere considerato a tutti gli effetti come soggetto trasparente;
b) Poiché la merce è immessa in libera pratica in Olanda presso il Rappresentante Fiscale, l’operazione non si configura come importazione, ma come acquisto intracomunitario che dovrà essere riepilogato negli appositi elenchi INTRASTAT di periodo.