Quesiti e approfondimenti

Varie fatturazione da soggetto Russo senza partita I.V.A.

1. FATTURAZIONE SERVIZI RESI DA SOGGETTO RUSSO PRIVO DI PARTITA I.V.A.

Stando alle informazioni ricevute nonché alla “scheda Paese”, la normativa russa prevede per i contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari (circa 2.000.000 di rubli) l’esonero dal possesso della partita I.V.A. (“Vat number”), con la conseguenza che il professionista che ha emesso la fattura viene equiparato ad un soggetto privato (e quindi il venir meno in capo alla stesso di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal legislatore russo in materia di I.V.A.).

Detto ciò, consigliamo di invitare il fornitore ad inviare una documentazione scritta dalla quale risulti l’esatta qualificazione fiscale della sua posizione, ossia che sia effettivamente esonerato dal possesso di partita I.V.A. proprio per l’appartenenza a questo regime.

Qualora la società entri in possesso della suddetta documentazione si dovrà espletare la procedura indicata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 21.06.2010, ossia emissione di autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare contabilmente l’acquisto. L’agenzia delle entrate, infatti, nel caso di prestazioni ricevute da un soggetto in franchigia, ritiene che lo stesso non abbia la qualifica di operatore economico, per cui l’operazione non è soggetta ad IVA. 

Nel caso contrario, in cui non si è sicuri dello status di operatore in franchigia del prestatore, è più prudente procedere con ordinaria emissione di autofattura con esposizione dell’I.V.A.

Ricordiamo, a tal proposito, che è onere della società – in veste di committente – accertarsi della natura e del regime giuridico a cui appartiene il soggetto che rende il servizio. Se ciò non avviene e si procede ad emettere autofattura, ma con applicazione dell’I.V.A., nonostante l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” comporti l’imputazione dell’imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito, è possibile che l’Amministrazione finanziaria contesti l’errata applicazione del regime del “reverse charge” applicando le relative sanzioni.

 

2. FATTURAZIONE PROVVIGIONI APPLICATE DA UN SOGGETTO RUSSO PRIVO DI PARTITA I.V.A.

Con riferimento, invece, alla seconda parte della domanda proposta, da un punto di vista generale per le provvigioni la rilevanza I.V.A. va verificata rispetto al criterio della committenza, risultando le stesse soggette ad I.V.A. qualora il committente sia un soggetto passivo di imposta residente nel territorio dello Stato italiano.

Tuttavia, la normativa interna (art. 9, comma 1, n.7) del D.P.R. n.633/1972) prevede un titolo di non imponibilità per le provvigioni corrisposte direttamente collegabili ad operazioni di esportazione di prodotti al di fuori del territorio comunitario.

Pertanto, da un punto di vista pratico, nel caso in cui si riceva da un soggetto passivo I.V.A. una fattura per provvigioni, oltre ad applicare il criterio di committenza, e a procedere con integrazione o emissione di autofattura, si dovrà indagare sull’eventuale finalità delle prestazioni di intermediazione, e quindi se quest’ultime siano riferibili  o meno a vendite all’interno del territorio comunitario.

Dovrà, quindi, essere soggetta ad I.V.A. quella provvigione, resa da un agente non residente, che sottende a cessioni di beni in territorio nazionale o comunitario; diversamente, risulterà “non imponibile” se sottende ad operazioni di cessione all’esportazione.

E’ evidente che queste considerazioni valgono se l’agente è un soggetto passivo I.V.A., diversamente qualora fosse equiparabile ad un soggetto in franchigia I.V.A., rinviamo a quanto specificato più sopra.

Ricordiamo, infine, le novità che riguardano i termini di emissione dell’autofattura per servizi ricevuti. Essa va infatti emessa in un unico esemplare, entro la data di effettuazione dell’operazione (che è diventato il momento dell’ultimazione del servizio o del pagamento se anteriore); essa va poi registrata sia sul registro delle fatture emesse (entro i 15 giorni dall’emissione o, se è stato emesso il DDT, entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione, ma comunque con riferimento alla liquidazione del mese di emissione), che sul registro degli acquisti (prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale in cui viene esercitato il diritto di detrazione).

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