QUESITO N.1: Fatture di acconto per acquisto macchinario e acquisto materiale per manutenzione.
Sul punto, facciamo presente che ai sensi dell’articolo 50, comma 7 D.L. n. 331/1993 “le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura, o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse”.
Dal punto di vista pratico, secondo la disposizione normativa appena citata, nel caso in cui vi sia il pagamento di un acconto per acquisto di beni o merce non consegnati, lo stesso non potrà trovare esposizione negli elenchi INTRASTAT di periodo in quanto non vi è stata movimentazione di merce da uno stato comunitario all’altro, ma una mera transazione di carattere finanziario.
Il totale pagato, comprensivo dell’acconto, verrà segnalato al momento della consegna del bene o della merce.
QUESITO N.2: Note di credito ed elenchi INTRASTAT.
Relativamente alla nota di credito non è necessario annotare la fattura per l’importo al lordo della stessa nell’elenco INTRA 1bis (operazioni) e separatamente l’accredito nell’elenco INTRA 1ter (rettifiche) dello stesso periodo di riferimento.
Infatti, sul punto si sottolinea l’intervento della Circolare n. 13/E/1994 che ha precisato che per le variazioni in diminuzione, i contribuenti hanno la facoltà di ridurre l’ammontare imponibile di un’operazione già registrata in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzioni e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Pertanto, nel caso in cui vi sia l’emissione di una nota di credito in data successiva alla fattura, ma da inscrivere nello stesso elenco INTRASTAT per competenza temporale, l’indicazione dell’operazione di acquisto dovrà essere esposta, al netto dello sconto applicato, nella sezione “1-bis”.
QUESITO N.3: DDT per campionatura.
Nel caso di ricezione di campionatura senza pagamento di alcun corrispettivo, né ricezione della fattura, è sufficiente ma necessario, conservare la documentazione (DDT – documento di trasporto) comprovante lo scambio della merce dal fornitore, e che si tratti di omaggi senza alcun tipo di addebito.
QUESITO N.4: Addebito per ordini inferiori ad Euro 350,00
Poiché l’addebito è già stato concordato con il cliente, dovrà essere esposta in fattura una voce che spieghi le motivazioni di tale maggior addebito, a seconda che si tratti di maggiorazioni riferite al prezzo delle merci o a servizi vari resi correlati alla vendita delle merci stesse. Una volta stabilita la natura della prestazione, la stessa verrà assoggettata al corretto trattamento fiscale e contabile.