Quesiti e approfondimenti

Ultimazione e fatturazione operazioni

Da un punto di vista generale, nella cessione di beni, la stessa si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, rimanendo del tutto irrilevante la stipula del contratto. Per “consegna” si intende il momento in cui l’acquirente viene immesso nella disponibilità delle cose, e può essere:

a)      effettiva, quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale risulta fisicamente in possesso del bene stesso;

b)      documentale, quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per ottenere la disponibilità della cosa venduta.

Se quanto appena menzionato costituisce regola generale, vi possono essere molteplici deroghe tra cui si innesta anche l’ipotesi della consegna frazionata.

In particolare, nelle cessioni di un bene a consegna ripartita (ad esempio vari componenti di un unico impianto), il momento impositivo sorge all’atto dell’ultima consegna, in quanto le singole parti del bene recapitate in tempi diversi non soddisfano l’interesse complessivo dell’acquirente.

Se, invece, si tratta di merci ripartite nella consegna, pur trattandosi del frazionamento di un’unica prestazione contrattualmente assunta, la cessione si considera effettuata all’atto di ciascuna consegna.

Quanto detto sopra riguarda il momento di effettuazione delle operazioni di cessione di beni.

Nel caso di specie , invece, in entrambe le situazioni (“lavorazione su: gruppo frigo e spostamento tubi dell’aria” e “lavorazioni eseguite su materiale di proprietà”) si tratta di operazioni di prestazioni di servizi. A norma dell’art.6, commi 3 e 4, DPR 633/72, le prestazioni di servizio si considerano effettuate (in tutto o in parte) all’atto del pagamento o della fatturazione se anticipata. Resta, quindi, irrilevante agli effetti dell’I.V.A. sia la data di conclusione del relativo contratto, sia la data della prestazione o dell’ultimazione del servizio.

Quindi, per quanto riguarda, la lavorazione eseguita sul gruppo frigo, ci si trova nella classica situazione in cui ultimato il servizio richiesto, il prestatore consegna “a proprie mani” la fattura senza che sia avvenuto il contestuale pagamento.

Ci troviamo, dunque, nell’ipotesi della cosiddetta “fatturazione anticipata”, situazione in cui viene emessa fattura prima dell’esecuzione del pagamento. Pertanto, la prestazione si considera effettuata ai fini IVA all’atto di emissione del documento per l’importo oggetto di fatturazione ed indipendentemente dalla riscossione del corrispettivo. Ovviamente, come nel caso di acconti, la fattura deve individuare esattamente le prestazioni rese.

Per quanto riguarda, invece, le lavorazioni eseguite sul materiale di proprietà del committente, è evidente che il servizio di lavorazione ha una connotazione preponderante rispetto alla consegna dei beni. Pertanto, nonostante il fornitore abbia organizzato la restituzione dei beni lavorati in due momenti diversi, è evidente che la prestazione del servizio contrattualmente assunta (lavorazione di materiale appunto) si può definire effettuata ai fini IVA solo con l’emissione di fattura  (non essendo ancora avvenuto il pagamento).

Riassumendo quanto detto:

a)      relativamente alla prestazione eseguita sul gruppo frigo è corretta l’applicazione dell’aliquota al 20% la momento della fatturazione (non essendo avvenuto il pagamento);

b)      relativamente alla lavorazione del materiale con restituzione in due momenti differenti, è corretto il ricorso dell’I.V.A. al 21% in quanto la prestazione si perfeziona con l’emissione della fattura successivamente al 16/09/2011 (mentre il pagamento avviene in seguito all’emissione della fattura).

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