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Triangolazione interna alle esportazioni

In particolare, l’operazione di vendita è inquadrabile come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72, qualora la società italiana (IT1 – primo cedente) curi il trasporto e la spedizione della merce al di fuori del territorio comunitario, nonché le operazioni doganali di esportazione.

 

Diversamente, qualora la merce sia consegnata in Italia al cessionario (IT2 – acquirente/secondo cedente) o ad un vettore dallo stesso designato, e quest’ultimo ne curi direttamente l’esportazione in Russia entro 90 giorni dalla consegna (termine di riferimento su cui non ci soffermeremo, in quanto già ampiamente trattato), allora la società italiana (IT1) effettuerà una cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72.

 

In ultima ipotesi (situazione solitamente residuale), invece, qualora l’esportazione sia curata direttamente dal soggetto extracomunitario, e la merce venga consegnata allo stesso in Italia, allora la società italiana (IT1) dovrà assoggettare ad I.V.A. la fattura anche se emessa nei confronti del soggetto italiano (IT2), in quanto verrebbero a mancare i requisiti d’esportazione di cui all’art. 8, comma 1 lett. a) e b) D.P.R. n. 633/72.

 

Inoltre, data natura ed inquadramento dell’intera operazione, la società italiana (IT1 – primo cedente) non sarà tenuta alla compilazione degli elenchi INTRASTAT di periodo, in quanto non effettua una cessione intracomunitaria, ma un’esportazione come sopra detto e, quindi, soggetta alle ordinarie procedure doganali.

 

Infine, ricordiamo che la Russia non è ricompresa nell’elencazione dei Paesi black list di cui alle liste D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 e, conseguentemente, esclusa dall’osservanza dell’obbligo di comunicazione periodica.

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