In particolare, è una cessione triangolare all’esportazione quell’operazione in cui si verifica una doppia cessione di beni a fronte di un’unica consegna degli stessi al di fuori del territorio comunitario.
Ipotizzando che “X” sia “Alfa S.r.l.”, “Y” il Cliente nazionale promotore della triangolazione, e “Z” l’acquirente finale, si possono fornire le seguenti considerazioni:
a) la cessione da “X” ad “Y” non è imponibile ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare in fattura);
b) i corrispettivi della cessione concorreranno alla formazione del plafond per acquisti in sospensione d’imposta (disciplina I.V.A. degli esportatori abituali);
c) affinchè la cessione in oggetto possa essere considerata “non imponibile” ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72, occorre fornire prova che la merce sia stata trasportata direttamente al di fuori della comunità europea, e non consegnata all’acquirente entro il territorio nazionale o comunitario. Di conseguenza, dovrete essere in possesso di copia della bolletta doganale vistata e dell’incarico affidatovi dal cliente “Y” per l’esecuzione del trasporto extra U.E. Sul punto, facciamo inoltre presente che idonei mezzi di prova che riescono a documentare l’avvenuta esportazione sono dati dal codice MRN fornito dal vettore o spedizioniere con il quale poter tracciare lo status dell’esportazione all’interno del sistema AIDA (si veda www.agenziadogane.it)
d) affinchè si possano prevenire eventuali presunzioni di cessione merce in frode I.V.A., è opportuno conservare una lettera d’incarico, o un accordo con il quale il cessionario italiano (cliente della società), nonché promotore delle triangolazione, delega la società a realizzare un’operazione di esportazione: cosa che peraltro sembra essere rispettata a pieno alla luce delle delucidazioni fornite telefonicamente. Sul punto anche eventuali indicazioni unilaterali di carico/scarico e consegna inviate a mezzo PEC possono essere sufficienti: teniamo a ribadire che, in situazioni del genere, l’importante è poter disporre di documentazione dalla quale si evinca in maniera incontrovertibile che il fine principale è quello di esportare la merce al di fuori del territorio comunitario.
Pertanto, l’operazione dovrà considerarsi “non imponibile a norma dell’art. 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72” (dicitura da riportare in fattura).
Infine, cogliamo l’occasione per far presente che, sebbene non richiesta in maniera obbligatoria da disposizioni di Legge, riteniamo opportuno che il Cliente nazionale proceda a mezzo raccomandata (o PEC) con comunicazione nella quale sottolineare l’esaurimento del plafond e la revoca dello stesso nei confronti della società, soprattutto nei casi in cui l’applicazione di questo particolare regime sia stato preteso per un determinato periodo di tempo.