ADM Associati

Triangolazione Extra U.E. – Regime I.V.A.

Quanto delineato nel quesito è inquadrabile come operazione triangolare impropria con intervento di un soggetto extracomunitario così come definita nella circolare n. 13/E/1994.

In particolare, l’operazione risulta così riassumibile: IT (Società), italiano primo cedente, vende a DE soggetto tedesco promotore della triangolazione e, su incarico dello stesso invia direttamente dall’Italia i beni a IN, destinatario finale dell’operazione in India.

Ai sensi della citata circolare ministeriale, l’operazione si configura come una “cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72” (dicitura da riportare in fattura) se l’operatore italiano cura direttamente sia il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio comunitario, sia le operazioni doganali per il tramite di un vettore designato.

Per completezza  qualora, invece, la merce fosse consegnata in Italia al soggetto tedesco (DE), e quest’ultimo ne curi direttamente l’esportazione entro i successivi 90 giorni dalla consegna, allora si assisterà comunque ad una cessione all’esportazione non imponibile, ma in questo caso a norma dell’art. 8, co. 1 lett. b) D.P.R. n. 633/72.

Sempre per essere esaustivi, qualora la merce venga consegnata al soggetto Indiano in Italia, la fattura sarà invece emessa con I.V.A.

 

Poiché l’operazione in questione si configura come una cessione all’esportazione, la stessa non dovrà essere indicata e riepilogata in nessun modo negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Da un punto di vista degli adempimenti formali, per espletare correttamente le pratiche doganali si dovrà:

a)        emettere la fattura che scorterà la merce in dogana richiamando nel corpo testo la dicitura “cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72”;

b)        emettere documento di trasporto (DDT) specificando nell’anagrafica Cliente i dati del soggetto tedesco, ed esponendo quelli del cliente finale Indiano quale luogo di destinazione;

c)        non procedere alla compilazione della bolla doganale, in quanto, di solito, è un adempimento che cura direttamente il vettore. Sul punto, però, raccomandiamo di sollecitare allo stesso vettore di comunicare il codice MRN da inserire nel sistema AIDA del sito dell’Agenzia delle Dogane, così da monitorare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario ed ottenere la stampa dei documenti comprovanti l’effettiva esportazione, onde evitare di incorrere in eventuali presunzioni di cessione di beni in frode I.V.A. Insieme al codice MRN, dovrà essere consegnata copia del DAE. Il tutto (DAE e stampa dello status dell’esportazione mediante immissione codice MRN nel sistema AIDA) dovrà essere conservato ed archiviato unitamente alla fattura.

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