Quesiti e approfondimenti

Triangolazione Extra U.E.

In particolare, è una cessione triangolare all’esportazione quell’operazione in cui si verifica una doppia cessione di beni a fronte di un’unica consegna degli stessi al di fuori del territorio comunitario.

Ipotizzando che “X” sia “Alfa S.r.l.”, “Y” il Cliente nazionale promotore della triangolazione, e “Z” l’acquirente finale, si possono fornire le seguenti considerazioni:

a)    la cessione da “X” ad “Y” non è imponibile ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare in fattura);

b)    i corrispettivi della cessione concorreranno alla formazione del plafond per acquisti in sospensione d’imposta (disciplina I.V.A. degli esportatori abituali);

c)    affinchè la cessione in oggetto possa essere considerata “non imponibile” ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72, occorre fornire prova che la merce sia stata trasportata direttamente al di fuori della comunità europea, e non consegnata all’acquirente entro il territorio nazionale o comunitario. Di conseguenza, dovrete essere in possesso di copia della bolletta doganale vistata e dell’incarico affidatovi dal cliente “Y” per l’esecuzione del trasporto extra U.E. Sul punto, facciamo inoltre presente che idonei mezzi di prova che riescono a documentare l’avvenuta esportazione sono dati dal codice MRN fornito dal vettore o spedizioniere con il quale poter tracciare lo status dell’esportazione all’interno del sistema AIDA (si veda www.agenziadogane.it)

d)    affinchè si possano prevenire eventuali presunzioni di cessione merce in frode I.V.A., è opportuno conservare una lettera d’incarico, o un accordo con il quale il cessionario italiano (cliente della società), nonché promotore delle triangolazione, delega la società a realizzare un’operazione di esportazione: cosa che peraltro sembra essere rispettata a pieno alla luce delle delucidazioni fornite telefonicamente. Sul punto anche eventuali indicazioni unilaterali di carico/scarico e consegna inviate a mezzo PEC possono essere sufficienti: teniamo a ribadire che, in situazioni del genere, l’importante è  poter disporre di documentazione dalla quale si evinca in maniera incontrovertibile che il fine principale è quello di esportare la merce al di fuori del territorio comunitario.

Pertanto, l’operazione dovrà considerarsi “non imponibile a norma dell’art. 8, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72”  (dicitura da riportare in fattura).

Infine, cogliamo l’occasione per far presente che, sebbene non richiesta in maniera obbligatoria da disposizioni di Legge, riteniamo opportuno che il Cliente nazionale proceda a mezzo raccomandata (o PEC) con comunicazione nella quale sottolineare l’esaurimento del plafond e la revoca dello stesso nei confronti della società, soprattutto nei casi in cui l’applicazione di questo particolare regime sia stato preteso per un determinato periodo di tempo.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it