TRIANGOLAZIONE CON LAVORAZIONE
CESSIONE INTRACOMUNITARIA CON LAVORAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ ITALIANA PER CONTO DI SOCIETÀ UE
Le operazioni triangolari con lavorazione costituiscono transazioni a cui partecipano tre operatori dislocati in più Stati comunitari, tra i quali vengono effettuate sia operazioni di vendita di beni che prestazioni di lavorazione.
Nel caso in esame, è presente un’impresa italiana (IT1) che vende beni ad un’impresa dell’Irlanda del Nord (IN) con consegna ad un’altra impresa italiana (IT2) incaricata dal cessionario di svolgere una lavorazione (trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni) con invio allo stesso dei prodotti finiti.
Il quesito riguarda gli adempimenti IVA dei soggetti coinvolti.
Di particolare rilevanza è la verifica dell’iscrizione al VIES della partita IVA corretta della società irlandese; poiché l’Irlanda del Nord, pur essendo uscita con la Brexit dall’Unione Europea rimane per le cessioni e acquisti di beni nello spazio IVA UE.
Infatti, sulla base dell’accordo, entrato in vigore il 1.1.2021, che regola le transazioni economiche tra l’Unione europea e il Regno Unito, quest’ultimo non è più considerato parte del territorio doganale e fiscale dell’Ue. Tuttavia, al fine di evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tale regione resta soggetta alla normativa unionale per quanto attiene alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni.
A tal fine la Commissione Ue, con direttiva 2020/1756/Ue, ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA contraddistinto dal nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni unionali.
Svolgimento dell’operazione di triangolazione:
Si tratta della c.d. cessione intracomunitaria “congiunta”.
- La prima operazione (cessione di IT1 nei confronti di IN) è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia in quanto i beni, all’atto della cessione, si trovano fisicamente nel territorio dello Stato; la seconda operazione (lavorazione di IT2 nei confronti di IN) è territorialmente rilevante all’estero in quanto prestazione di servizi generica eseguita per conto di un committente business non stabilito in Italia (principio del Paese del committente).
- IT1 emette il documento di trasporto indicando quale cessionario dei beni IN, quale destinatario degli stessi IT2, evidenziando che i beni vengono consegnati a IT2 per ordine e conto di IN per una lavorazione e successivo invio dei prodotti finiti in IRLANDA DEL NORD.
- IT1 emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, primo comma, lett. a) del D.L. n. 331/1993, in quanto cessione intracomunitaria di beni, specificando in fattura che i beni vengono inviati a IT2 per una lavorazione per conto di IN e successivo invio in IRLANDA DEL NORD.
Ai sensi dell’art.41 co.2 ter, le condizioni obbligatorie affinché l’operazione costituisca cessione non imponibile sono: - i cessionari devono comunicare il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro
- il cedente deve compilare l’elenco (INTRASTAT) di cui all’articolo 50, comma 6, o giustificare l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.
- Al ricevimento dei beni IT2 li annota nell’apposito registro di carico e scarico di cui all’art. 50, quinto comma, del D.L. n. 331/1993.
- Nel mese di ultimazione della lavorazione, IT2 emette nei confronti di IN la fattura relativa al compenso di lavorazione non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 inserendo la dicitura “inversione contabile”. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (qualora l’importo superi 77,47 euro).
- I prodotti finiti vengono trasportati all’estero secondo le condizioni Incoterms® 2020 previste in contratto. A tal riguardo, IT2 emette il documento di trasporto per il bene lavorato con destinazione il committente irlandese, scaricando il registro di cui all’art. 50, quinto comma, del D.L. n. 331/1993.
- IT1 deve dare prova documentale dell’avvenuta consegna dei prodotti finiti in IRLANDA DEL NORD, tenuto conto che il mancato invio dei beni in IRLANDA, o la mancanza delle relative prove, comporta per IT1 l’obbligo di regolarizzare l’operazione assoggettandola ad imposta; a tal riguardo, è necessaria la collaborazione di IT2 (per questo cessione intracomunitaria congiunta).