Quesiti e approfondimenti

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Triangolazione con intervento di soggetto extra U.E.

In particolare, in questa situazione si realizza una cessione che non presenta le caratteristiche proprie delle cessioni intracomunitarie, in quanto carente di uno dei requisiti principali prescritti dalla legge, quale la destinazione (immediata o, comunque, finale) dei beni in altro Stato membro.

Infatti, nell’ipotesi delineata la società realizza una cessione all’esportazione e, conseguentemente, sarà tenuta ad emettere nei confronti del proprio cliente UE (cedente) una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72, purché venga curato direttamente o tramite terzi il trasporto, o la spedizione fuori dell’ambito comunitario, nonché le operazioni doganali di esportazione.

Qualora, invece, le merci vengano consegnate in Italia al cliente comunitario, che ne curerà l’esportazione, la società dovrà emettere fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72. In questo caso, sarà necessario farsi mandare copia della bolletta doganale dal cliente UE per poter dimostrare l’uscita della merce dal territorio.

Infine, per completezza dell’argomento trattato, si precisa che l’eventuale consegna dei beni in Italia al cessionario finale (soggetto extra-UE), non comporta la realizzazione della cessione all’esportazione da parte della società, che in questo ulteriore caso sarebbe tenuta all’emissione di una fattura soggetta ad I.V.A. nei confronti del cliente comunitario.

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