Il trattamento fiscale di tale spesa dipende dalla finalità dell’acquisto stesso, di conseguenza, se il bene viene omaggiato ad un cliente o fornitore o altro soggetto interessato all’attività dell’azienda, la spesa rientrerà tra quelle di rappresentanza previste dal comma 2 dell’art.108 del TUIR; se invece lo stesso viene omaggiato ad un dipendente o collaboratore (co.co.pro. o amministratore), la spesa rientrerà tra quelle per prestazioni di lavoro dipendente ex art.95 del TUIR.
Primo caso (spesa di rappresentanza).
Secondo la circolare 34/E del 13 luglio 2009, che ha illustrato le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal successivo decreto del 19 novembre 2008, per essere qualificate spese di rappresentanza:
1. deve trattarsi di spese gratuite finalizzate alla promozione sul mercato delle attività e/o dei beni o servizi dell’azienda o alla gestione delle pubbliche relazioni;
2. le spese devono essere ragionevoli, cioè funzionali al raggiungimento di obiettivi economici, oppure coerenti con le pratiche e gli usi commerciali propri del settore in cui opera l’impresa.
Pertanto, affinché una spesa sostenuta possa essere definita spesa di rappresentanza è necessario che, oltre ad esservi carattere di gratuità, sussista anche una finalità promozionale (divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali) o, alternativamente, una finalità di pubbliche relazioni (iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi).
Sulla base di quanto sopra il bene in oggetto (orologio pregiato da polso) può quindi, rientrare in tale categoria di spese se sussiste una finalità promozionale o di pubbliche relazioni ed, inoltre è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l’idoneità della stessa a generare ricavi, oppure in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.
Ai fini delle imposte sui redditi per le spese di rappresentanza è stato introdotto un limite quantitativo di deducibilità ancorato ad una percentuale dei ricavi dell’impresa in misura pari:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
In materia di Iva, invece, per le spese di rappresentanza operano dei limiti oggettivi alla detrazione dell’imposta ancorati al valore unitario del bene. Così, l’imposta relativa le spese di rappresentanza non è detraibile se il loro costo unitario supera 25,82 euro, come nel caso in oggetto.
Secondo caso (spese per prestazioni di lavoro dipendente).
In alternativa il bene in oggetto è considerato un benefit a favore di un dipendente dell’impresa e pertanto vi sarà la tassazione in capo al dipendente stesso.
Dal punto di vista delle imposte dirette, il costo di acquisto di tale bene è interamente deducibile dall’imponibile dell’azienda come spesa per lavoro dipendente. Ai fini IVA, invece, è prevista l’indetraibilità dell’imposta pagata in sede di acquisto.
In entrambi i casi sopra citati, la successiva operazione di cessione gratuita al beneficiario costituisce un’operazione di cessione fuori campo IVA (vista la mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto), non esiste quindi alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. In ogni caso, è opportuno, al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT) in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”).