Per quanto riguarda le prestazioni di servizi erogate nei confronti della Nazionale giapponese, il trattamento I.V.A. varia in relazione alla tipologia di servizio prestato:
– noleggio pullman: premesso che la natura oggettiva delle prestazioni ricevute in nome proprio, ma per conto terzi, mantengono la loro natura in sede di riaddebito delle relative spese al soggetto per conto del quale sono state sostenute. Il novello articolo 7-quater, co. 1, lett. e) del DPR n. 633/72 stabilisce che il noleggio a breve termine dei mezzi di trasporto (uso ininterrotto fino a 30 giorni per automezzi) è imponibile nel Paese in cui sono messi a disposizione e sempre che siano utilizzati nel territorio della comunità. La prestazione si considera, inoltre, territoriale nel Paese di utilizzazione anche quando il mezzo è messo a disposizione del destinatario fuori dell’Ue.
Nel presente caso, il noleggio è territorialmente rilevante in Italia in quanto il pullman è stato messo a disposizione e utilizzato in Italia e quindi nella fattura dovrà essere presente l’I.V.A.;
– locazione palasport: ai sensi del citato articolo 7-quater, co. 1, lett. a) si considerano effettuate in Italia le prestazioni relative ad immobili situati nel territorio nazionale. Di conseguenza in fattura dovrà essere indicata l’I.V.A.;
– prestazioni di assistenza: in questo caso vale la regola generale della committenza (art. 7-ter, co. 1/a del DPR 633/72) ossia il servizio è rilevante nel Paese del committente e, quindi, essendo il committente un soggetto extracomunitario (giapponese) la prestazione è fuori campo I.V.A..
Per quanto riguarda la prestazione relativa l’utilizzazione del diritto sportivo da parte del Club polacco, non rientrando tra le deroghe previste agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, si segue, anche in questo caso, la regola generale della committenza (art. 7-ter, co. 1/a): il servizio diventa rilevante nel Paese del committente (Polonia). Pertanto, tale prestazione è fuori campo I.V.A. ai sensi del suddetto art. 7-ter del DPR 633/72.
Anche per le prestazioni fuori campo I.V.A. è consigliata comunque l’emissione della fattura, emissione peraltro obbligatoria verso l’operatore Polacco (CEE), ex rinnovellato art. 21 co. 6 DPR 633/72.