PRESTAZIONI DI SERVIZI ALBERGHIERI
Ci riferiamo alla fattura emessa dall’Hotel Alfa situato in Svizzera nei confronti di un soggetto passivo italiano.
Ai sensi del nuovo art. 7-quater, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero rientra tra le prestazioni di servizi relativi a beni immobili e, in quanto tale, è imponibile nel Paese nel quale vengono forniti i servizi alberghieri ossia nel Paese di ubicazione dell’immobile. Tale regola costituisce un’eccezione al principio generale della territorialità IVA dei servizi, che prevede l’imponibilità nel paese del committente soggetto passivo.
I servizi alberghieri non sono quindi rilevanti territorialmente in Italia se fruiti in altri paesi UE o Extra UE, e di conseguenza, non è applicabile la regola dell’auto fatturazione ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, in capo al committente soggetto passivo. La fattura va registrata esclusivamente in contabilità o, per esigenze interne di protocollazione dei documenti, può essere registrata nel libro IVA acquisti come operazione fuori campo.
L’operazione va dichiarata nei modelli “Black list”.
Infine ricordiamo che tale regola vale sia nei paesi comunitari che extraUE. In quest’ultimo caso, tuttavia, per quanto riguarda la dichiarazione del servizio ricevuto negli elenchi INTRASTAT, l’art. 50, co. 6, D.L. 331/93, stabilisce che sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di riepilogo nel modello INTRA i servizi di cui all’art. 7 -quater del DPR n. 633/72.
PRESTAZIONI RELATIVE A CONGRESSI INTERNAZIONALI
Ci riferiamo al pagamento effettuato verso una società statunitense per il servizio di registrazione ad un congresso (accesso alla manifestazione) tenutosi a Dubai .
Fino al 31/12/2010, le prestazioni relative all’organizzazione e all’accesso di congressi o convegni e le relative prestazioni accessorie rilevano, agli effetti dell’IVA, nello Stato in cui la prestazione è materialmente eseguita, ai sensi dell’art 7-quinquies del DPR 633/72. Pertanto, la partecipazione da parte di un soggetto passivo italiano ad un congresso svolto in un paese UE o Extra UE non è territorialmente rilevante in Italia.
Anche in questo caso, dal momento che le prestazioni di servizi ricevute non sono rilevanti in Italia:
– il cessionario non deve procedere all’auto fatturazione, ai sensi dell’art. 17 (si può registrare ai fini IVA il documento, come sopra detto, se ci sono esigenze di protocollazione);
– non vi è eventualmente alcun obbligo di riepilogo nel modello INTRASTAT (perché, anche in questo caso, l’art. 50, co. 6, D.L. 331/93, stabilisce che sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di riepilogo nel modello INTRA i servizi di cui all’art. 7 -quinquies del DPR n. 633/72).
Il servizio di registrazione all’evento non và invece dichiarato nei modelli “Black list” perché chi lo rende (operatore statunitense) non risiede in uno stato a fiscalità agevolata.
Anche questa regola costituisce un’eccezione al principio generale della territorialità IVA dei servizi, che prevede l’imponibilità nel paese del committente soggetto passivo.
Proprio a tal proposito si ricorda che, dal 1° gennaio 2011, la disciplina cambia e viene sdoppiata:
1) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate in Italia:
– se rese a committenti soggetti passivi aventi sede in Italia (si passa quindi alla regola generale della committenza prevista dall’art. 7-ter);
– se rese a committenti privati, quando sono eseguite materialmente in Italia;
2) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso (come nel vostro caso esaminato), si considerano effettuate in Italia quando le manifestazioni stesse si svolgono in Italia sia se rese a committenti soggetti passivi che se rese a committenti privati (viene quindi riconfermata l’eccezione già in vigore dal 2010).