Quesiti e approfondimenti

Trattamento fiscale rimborsi spese professionisti

Ci è stato chiesto quale sia il trattamento fiscale, in capo ad una impresa committente, dei rimborsi a fronte dei servizi di vitto e alloggio, fruiti da un professionista esterno nell’ambito dell’attività prestata nei confronti della società stessa.

Evidenziamo fin da subito che il trattamento fiscale è differente nell’ipotesi in cui le suddette spese siano sostenute direttamente dal committente, oppure siano sostenute dal lavoratore autonomo e analiticamente riaddebitate in fattura al committente medesimo.

 

Per quanto riguarda il primo caso, l’art. 54, co. 5, DPR 917/1986, stabilisce che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Dal lato dell’impresa, pertanto, la deducibilità dei costi sostenuti per i servizi in oggetto non sarà subordinata alla ricezione della parcella del professionista ma dipenderà dalle regole ordinarie in tema di reddito d’impresa (Circolare AdE 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Ai sensi della citata Circolare, l’impresa committente riceve, dunque, da colui che fornisce le prestazioni e somministrazioni, il documento fiscale ad essa intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio. La stessa non è, quindi, tenuta a comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e non deve, inoltre, inviare a quest’ultimo copia della relativa documentazione fiscale.

Perseguendo tale opzione, la società committente adotta, in sintesi, un procedimento più veloce e semplificato rispetto agli adempimenti in precedenza previsti.

Evidenziamo, in aggiunta, che la deducibilità delle spese di vitto e alloggio al 75% (art. 109, co. 5, DPR 917/1986) non opera per l’impresa committente essendo la spesa in oggetto strettamente correlata, e subordinata, alla prestazione di servizio resa dal lavoratore autonomo (Circolare AdE 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Dunque, la deducibilità integrale delle spese è garantita, posto che sia dimostrabile l’inerenza delle spese rispetto all’attività del committente, l’effettività delle stesse e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista che ha fruito dei servizi. Ai fini IVA, l’impresa committente procede con l’integrale detrazione dell’IVA in quanto la fattura risulta alla stessa intestata (il professionista non esegue alcun adempimento).

Dal lato del professionista, quest’ultimo ha titolo per emettere la parcella senza riaddebitare in fattura al committente le spese di vitto e alloggio in oggetto e non deve considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Tali spese, non costituendo compensi in natura, non devono essere altresì computate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta del professionista che, in base al comma 5 dell’art. 54, DPR 917/1986, costituiscono il plafond di commisurazione per la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande e per la deduzione delle spese di rappresentanza.

 

Viceversa, nel caso in cui le spese di vitto e alloggio vengano sostenute da parte del lavoratore autonomo e successivamente riaddebitate in fattura al committente, queste ultime per l’impresa committente risultano deducibili solo al momento dell’emissione della parcella da parte del professionista.

Ai fini della deducibilità, si rammenta che le spese di vitto e alloggio, sostenute per eseguire l’incarico commissionato, devono in ogni caso consistere in spese effettivamente sostenute, documentate ed inerenti alla prestazione professionale svolta.

A differenza del caso in precedenza esposto, dal lato del professionista, le spese di vitto e alloggio, fatturate dal terzo al lavoratore autonomo medesimo, vanno ad aumentare i compensi derivanti dall’attività svolta, da riaddebitare in fattura al committente. Tali costi risultano deducibili con i limiti previsti dall’art. 54, co. 5, DPR 917/1986: in misura del 2% fino al valore del 75% del relativo importo.

Il professionista che addebita le spese al cliente in questa circostanza deve registrare le spese tra gli acquisti e recuperare integralmente l’IVA, emettere la fattura (le spese formano la base imponibile sia ai fini IVA che a quelli previdenziali) ed, infine, registrare la fattura di vendita (con IVA e contributo previdenziale). I rimborsi spese assimilati ai compensi vanno, dunque, assoggettati sia ad IVA che alla ritenuta d’acconto Irpef. Pertanto, concorrono a formare sia il volume d’affari che il reddito di lavoro autonomo.

 

Infine, si segnala che dal 2017 anche le spese di viaggio e trasporto, se sostenute dalla società committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista, così come già avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Infatti, il novato art. 54, co. 5, DPR 917/1986, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7-quater, co. 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

In tale modo anche i costi di viaggio e trasporto non transitano nella contabilità del professionista e vengono dedotti integralmente dalla società committente nella determinazione del proprio reddito d’impresa.

Come per le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall’impresa committente, quest’ultima procederà con l’integrale detrazione dell’IVA in quanto la fattura risulta alla stessa intestata.

Specularmente, il lavoratore autonomo, per effetto delle novità introdotte, provvederà ad emettere la parcella non includendo le suddette spese, in quanto direttamente sostenute da parte dell’impresa committente e dovrà, di conseguenza, considerarle interamente non deducibili.

 

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