Si chiedono delucidazioni in merito alla detraibilità dell’IVA, in regime di IVA per cassa, relativa all’acquisto, con pagamento rateale, di un telefono cellulare.
Le fatture periodiche includenti le rate dei telefoni cellulari, esposte con codice “fuori campo IVA” poiché trattasi di una mera movimentazione finanziaria di un costo già registrato ex ante con la fattura di acquisto, comporteranno una duplice attenzione: la registrazione delle rate andrà a chiudere il debito verso il fornitore solo al momento del pagamento per cassa/banca ed in tal sede, ai soli fini IVA, si terrà conto della componente di IVA detraibile; i costi relativi ai consumi telefonici, invece, verranno normalmente registrati a conto economico come componente di costo all’arrivo della fattura. Infatti, in caso di opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 al punto 4) prevede quanto segue in merito al differimento della detrazione: “Il Decreto dispone, per i soggetti che esercitano l’opzione per applicare il sistema IVA di cassa, che il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (art. 1, comma 3); stabilisce, inoltre, che il diritto alla detrazione è esercitato, ai sensi dell’art. 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento (art. 5, comma 1)”. Chiarisce poi che “la detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nel caso di adozione del regime IVA per cassa, pertanto, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto”.
Si rileva inoltre che il Decreto Ministeriale del 11/10/12 recita all’art. 5 comma 2 che “nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cedente o prestatore, nelle proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”.
Dato che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto, si ritiene che, decorso un anno dall’acquisto, si possa continuare a portare in detrazione l’IVA non ancora detratta (ovvero relativa alle 12 rate ancora da pagare) in modo frazionato, nella proporzione esistente fra somma pagata e corrispettivo complessivo, oppure portare in detrazione l’IVA complessivamente non ancora detratta nella prima liquidazione periodica.