Stando al principio contabile OIC n. 16, rubricato “immobilizzazioni materiali”, il valore originario (da iscrivere anche a libro cespiti) è comprensivo del costo di acquisto, degli oneri accessori e di tutti quegli eventuali altri oneri che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
Lo stesso principio continua più oltre sottolineando che “il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura” e che “ … gli sconti commerciali si portano a riduzione del costo …”. Pertanto, stando a quanto appena riportato, è evidente come i cespit i debbano essere contabilizzati ed iscritti tra i beni per l’effettivo valore di acquisto pari cioè all’importo “una tantum” (prezzo del bene meno sconto commerciale praticato) indicato in fattura e soggetto ad ammortamento con aliquota del 20%.
Da un punto di vista contabile, quindi:
a) i cellulari dovranno essere caricati tra i cespiti al valore d’acquisto (come sopra identificato) maggiorato della quota I.V.A. indetraibile (50%), secondo quanto specificato in fattura;
b) la contropartita del caricamento dei dispositivi radiomobili tra i cespiti sarà costituita dalla voce di debito verso la compagnia telefonica;
c) le fatture periodiche includenti le rate dei telefoni cellulari, esposte con codice “fuori campo I.V.A.” poiché trattasi di una mera movimentazione finanziaria di un costo già registrato ex ante con la fattura di acquisto, comporteranno una duplice attenzione: la registrazione delle rate andrà a chiudere il debito verso il fornitore solo al momento del pagamento per cassa/banca ed in tal sede, ai soli fini I.V.A., si terrà conto della componente di I.V.A. detraibile; i costi relativi ai consumi telefonici invece verranno normalmente registrati a conto economico come componente di costo all’arrivo della fattura.
Per quanto concerne il corretto esercizio del diritto alla detrazione, essendo la Società in regime di I.V.A. per cassa dal 1 gennaio 2013, è bene prestare particolare attenzione al momento del pagamento riferibile agli importi relativi ai telefoni cellulari, esposti in fattura.
Infatti il regime di I.V.A. per cassa impone che il diritto alla detrazione sorga nel momento del pagamento del corrispettivo ed in particolare il Decreto Ministeriale del 11/10/12 recita all’art. 5 comma 2:
“in caso di pagamento parziale o frazionato del corrispettivo al fornitore, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato per la parte proporzionalmente corrispondente al rapporto fra la somma pagata e il corrispettivo complessivamente dovuto per l’operazione”.
Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, come precisa anche la circolare Assonime n. 6 del 18.02.2013, è riferibile ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/72, al più tardi con la dichiarazione I.V.A. relativa al secondo anno successivo a quello in cui “è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto”. Inoltre anche la dichiarazione IVA prevede uno speciale campo (quadro VF19) in cui inserire gli importi soggetti ad IVA detraibile in anni successivi.
A titolo esemplificativo, per la fattura del XX/XX/2013 allegata al quesito, l’I.V.A. da portare a detrazione sarà pari a:
Imponibile telefoni cellulari Euro 44,40
Iva 21% (da scorporare) Euro 9,33
Totale rata Euro 53,73
Iva detraibile 50% Euro 4,66
Pertanto l’I.V.A. da portare in detrazione corrispondente alla frazione effettivamente pagata sull’importo totale, sarà pari ad Euro 4,66 per la fattura in oggetto.
Il diritto alla detrazione perdurerà per tutta la durata dell’acquisto rateale (24 mesi) ed esercitato al più tardi nella dichiarazione I.V.A. relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento della rata.