Quesiti e approfondimenti

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Trattamento contabile di un’operazione di sottoscrizione di quote di fondi

Con riferimento alla contabilizzazione di un’operazione di sottoscrizione di quote di alcuni fondi, si cita, innanzitutto, quanto previsto dal OIC 20 in merito alla classificazione delle attività finanziarie.

In particolare, secondo il citato principio contabile “ciò che conta al fine di qualificare un’attività finanziaria come componente dell’attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, è la facoltà che l’impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali. Non è tuttavia necessario che lo smobilizzo avvenga entro un breve periodo, in quanto esso è in funzione dell’andamento del mercato o delle necessità finanziarie dell’impresa. Per questi motivi non è obbligatorio che l’intero importo di una partecipazione o di un titolo sia classificato come circolante o come immobilizzazione in quanto un’impresa può decidere di mantenere una parte dei titoli (per esempio un pacchetto di controllo di una partecipazione) durevolmente investita e considerare l’altra parte come liberamente negoziabile”.

Si legge, inoltre, che “per il codice civile sono immobilizzazioni finanziarie i titoli destinati, per decisione degli organi amministrativi della società, ad investimento durevole”.

 

Sulla base delle informazioni fornite, si ritiene che le quote sottoscritte possano essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie ed in tal caso il criterio di base di valutazione è il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori che di solito sono rappresentati da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche, in quanto di imputazione diretta e di ammontare significativo.

 

La scrittura da effettuare in partita doppia è la seguente:

 

Altri titoli                             a                             banca                                      xxx                        xxx

 

Il costo, come sopra precisato, costituisce il limite massimo di valutazione e qualora in sede di redazione del bilancio sia accertata una perdita durevole di valore, oppure sia deciso il cambiamento di destinazione economica del titolo, il criterio del costo deve essere sostituito da un valore minore. In questa ipotesi pertanto le perdite di valore avranno un impatto sul conto economico solamente nel caso in cui si ritiene che le stesse siano durevoli. 

Invece, nel caso di iscrizione delle quote nell’attivo circolante, esse devono essere iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

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