In merito al trattamento ai fini IVA dell’acquisto di voucher per un evento fieristico, si rileva, innanzitutto, che tale fattispecie è disciplinata dall’art. 7-quinquies comma 1 lettera b), del DPR 633/72. In particolare, per i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché le relative prestazioni accessorie, opera il criterio del luogo di esecuzione della prestazione (tassazione nel luogo di esecuzione della manifestazione).
Il fornitore comunitario dovrà pertanto emettere fattura senza IVA e la società italiana, dopo aver comunicato allo stesso il suo stato di operatore Business e la sua partita IVA comunitaria, dovrà procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, all’integrazione della fattura. L’articolo citato prevede infatti che “nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli art. 46 e 47 del D.L. 331/93”.
Con riferimento agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, di cui all’art. 50 D.L. 331/93, si specifica che le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-quinquies del DPR 633/72 non rientrano tra le prestazioni di servizi per cui vi è l’obbligo di presentare l’elenco INTRASTAT.
In merito alla detraibilità dell’IVA assolta all’atto dell’acquisto, si ritiene che la stessa sia possibile senza limitazioni rappresentando l’acquisto di voucher una spesa commerciale (e non una spesa di rappresentanza come si dirà più avanti), per permettere a dipendenti e clienti l’ingresso ad una fiera dove vengono esposti i prodotti commercializzati dall’azienda stessa.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi in oggetto ai fini del reddito d’impresa, specularmente a quanto già detto ai fini IVA, si ritiene che gli stessi siano delle spese di natura commerciale, non soggette ai limiti previsti per le spese di rappresentanza neanche per la parte finalizzata alla partecipazione dei propri clienti alla fiera. Infatti, ai sensi del D.M. 19 novembre 2008, comma 5, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono pertanto soggette ai limiti previsti dal citato decreto le spese sostenute per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i servizi prodotti dall’impresa. In merito si raccomanda tuttavia di tenere copia di apposita documentazione, da cui risulti la generalità dei clienti ospitati all’evento, nonché la durata e il luogo di svolgimento dalla manifestazione.