D: Una dichiarazione integrativa NON è considerata ultraannuale quando è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, comprensivo dei 90gg della tardiva?
R: Secondo il disposto dell’art. 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998, si considerano valide “le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo”. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni, invece, si considerano omesse. Pertanto, seguendo una linea temporale, la dichiarazione presentata o trasmessa:
• si considera valida e tempestiva, sino al termine ultimo di presentazione;
• si considera valida ma “tardiva” (con conseguente applicazione di sanzioni) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto all’originaria scadenza.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.L. 193/2016, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento delle relative annualità. Si ricorda che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria. Detto ciò, la dichiarazione può essere considerata tardiva, ma validamente presentata, nel solo caso di presentazione entro 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria. Pertanto, la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo non potrà che essere considerata ultrannuale.
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