D: Srl partecipata da persone fisiche in trasparenza partecipa a sua volta un’altra Srl. Quest’ultima quando distribuisce dividendi la Srl partecipante tassa in ragione del 5% operando una variazione in diminuzione del 95%. Quando la Srl partecipata da persone fisiche in trasparenza distribuisce dividendi queste ultime non dovrebbero pagare alcuna imposta sostitutiva in quanto già tassati sul reddito in trasparenza?
R: Il reddito di una società a responsabilità limitata, partecipata da sole persone fisiche, che abbia esercitato l’opzione per il regime della trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir viene determinato secondo le ordinarie regole delle società di capitali, per poi essere imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili per trasparenza. L’opzione per il regime della trasparenza fiscale determina inoltre l’irrilevanza fiscale degli utili distribuiti dalla società “trasparente” ai soci.
Una deroga a tale regime di determinazione del reddito della SRL trasparente è prevista dal comma 2 dello stesso articolo 116 del Tuir, secondo cui gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, del Tuir (dividendi distribuiti a soggetti IRES), concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata dall’articolo 59 del Tuir (dividendi distribuiti alle persone fisiche).
In base a tale disposizione, gli utili da partecipazione percepiti dalla società “trasparente” rileveranno fiscalmente nella stessa misura in cui gli stessi rileverebbero qualora le partecipazioni fossero state detenute direttamente dalle persone fisiche. Pertanto, l’utile distribuito a favore di una società “trasparente” sarà imputato per trasparenza in capo ai soci e assoggettato a tassazione progressiva Irpef in capo agli stessi secondo le norme previste per tali soggetti.
Per determinare la tassazione e/o l’imponibilità di tali utili distribuiti occorrerà infine verificare se la partecipazione è o meno qualificata e quando tali utili si sono formati, per via della disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 1006, della L. 205/2017 (che ha reso uniforme l’imposizione gravante sugli utili di “natura qualificata e non qualificata” delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo, in ogni caso, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%), in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, si continuano ad applicare le norme previste dal D.M. 26.05.2017.