Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Superbollo autovettura aziendale

In particolare, dal punto di vista contabile, la spesa sostenuta andrà registrata nella sezione B.14 di conto economico tra gli “oneri diversi di gestione”, in un mastrino rubricato ad esempio “bolli autovetture”: sostanzialmente non cambia nulla rispetto alle modalità di inserimento in contabilità di un bollo “ordinario”.

Da un punto di vista fiscale, invece, come già sottolineato in altre sedi, e come pubblicato in un approfondimento del nostro sito, facciamo presente che la deducibilità fiscale dei costi dei mezzi aziendali deriva direttamente dalla combinazione simultanea di tre fattori: classificazione del veicolo (autovettura o autocarro), utilizzo e destinazione dello stesso.

Ai fini della presente disamina, tralasciando le differenze tra le definizioni di autocarro a fini fiscali e civilistici, anche perché sembrano “fuori luogo” rispetto alla tematica proposta (non a caso, in linea generale, l’imposizione da “superbollo” è volta a colpire autovetture di grossa cilindrata prevalentemente sportive e/o SUV), qualora l’autovettura sia detenuta per essere assegnata in uso promiscuo con fringe benefit a dipendenti o amministratori della società, indipendentemente dalle modalità di possesso (proprietà, leasing finanziario, noleggio), il Legislatore e l’Amministrazione finanziaria individuano la soglia di deducibilità proprio in funzione del soggetto cui il veicolo viene assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta. In particolare:

a)        se l’autovettura è assegnata in uso promiscuo con fringe benefit al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, i costi di acquisto ed esercizio saranno deducibili ai fini delle imposte dirette nella misura del 90% senza alcun limite al tetto di spesa; mentre l’I.V.A. sarà detraibile al 40%. L’I.V.A. potrebbe essere detraibile al 100% solo nel caso in cui il fringe benefit venga fatturato (in questo specifico frangente l’I.V.A. non rileva).

b)        al contrario, nel caso in cui l’autovettura sia assegnata in uso promiscuo con fringe benefit all’amministratore l’I.V.A. sarà detraibile nella misura del 40%, elevabile al 100% con fatturazione del fringe benefit. In questa ipotesi, però, i costi di acquisto saranno interamente deducibili fino a concorrenza del fringe benefit, e per la parte eccedente rileveranno solo al 40% e solo se ricompresi entro i seguenti limiti:

–                 costo annuo di acquisto o locazione finanziaria del veicolo pari ad Euro 18.075,99;

–                 costo annuo di noleggio pari ad Euro 3.615,20.

I limiti appena indicati dovranno essere ragguagliati al periodo di possesso. Sempre con riferimento all’assegnazione dell’autovettura in fringe benefit all’amministratore, nessuna soglia limite è fissata, invece, per i costi di esercizio del veicolo (carburanti, manutenzione, bolli, quant’altro): rimane ferma la soglia di deducibilità entro il 40% dell’ammontare degli stessi.

 

Diversamente, in via del tutto residuale, qualora il veicolo acquistato o noleggiato sia utilizzato nell’esercizio d’impresa “non esclusivamente come bene strumentale” (vale a dire facente parte del parco autovetture aziendali utilizzate dal personale commerciale o da dipendenti), potreste trovarvi in questa situazione:

c)             il veicolo è qualificabile a fini fiscali come autocarro: l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, mentre per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si potrà procedere alla totale deduzione delle spese senza limiti di costo di acquisto del veicolo, canone di locazione finanziaria o noleggio; oppure

d)            il veicolo, pur immatricolato come autocarro, non è definibile in tal senso a fini fiscali (rimane sostanzialmente autovettura): l’I.V.A. sarà detraibile al 40%, mentre per quanto riguarda le imposte dirette, invece, si potrà procedere alla deduzione del 40% delle spese con limitazione del costo di acquisto del veicolo o canoni di locazione finanziaria per Euro 18.075,99, e canoni di locazione o noleggio per Euro 3.615,20. Attenzione i limiti fiscali appena citati devono essere ragguagliati all’anno rispetto al periodo di detenzione.

Con riferimento ai punti c) e d), facciamo presente che la soglia di detraibilità I.V.A. potrebbe essere elevata fino al 100%, ma con l’onere di dimostrare l’utilizzo esclusivo del mezzo a soli fini aziendali in caso di accertamento.

 

 

 

Riassumendo, avremo:

Destinazione veicolo

Detraibilità I.V.A.

IRES – Deducibilità

In uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit)

Detrazione I.V.A. al 40%

 

E’ ammessa la detrazione al 100% nel caso in cui l’importo del fringe benefit venga fatturato

90% di deduzione dei costi, purchè il veicolo sia dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Non esistono limitazioni al costo del veicolo, e ai canoni di locazione finanziaria o noleggio

In uso promiscuo agli amministratori (fringe benefit)

Detrazione I.V.A. al 40%

 

E’ ammessa la detrazione al 100% nel caso in cui l’importo del fringe benefit venga fatturato

Deduzione del costo fino a concorrenza della quota del fringe benefit, mentre per l’eccedenza la deduzione scende al 40%, con le seguenti limitazioni:

a)      costo di acquisto del veicolo e canoni di locazione fin. pari ad Euro 18.075,99;

b)      costi di locaz. o noleggio pari a 3.615,20 Euro

Utilizzati nell’esercizio d’impresa non esclusivamente come “beni strumentali” (esempio: parco autovetture utilizzate dal personale di vendita, oppure in uso promiscuo a dipendenti ma non per la maggior parte del periodo d’imposta)

Detrazione I.V.A. al 40%

40% di deduzione dei costi  con le seguenti limitazioni:

a)      costo di acquisto del veicolo e canoni di locazione fin. pari ad Euro 18.075,99;

b)      costi di locaz. o noleggio pari a 3.615,20 Euro

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it