Ci è stato chiesto da parte di una società se sia possibile beneficiare del super ammortamento del 140% (introdotto dalla L. 208/2015, commi 91 ss.) per quanto riguarda i silos dell’industria alimentare, relativamente all’anno d’imposta 2016.
Ai sensi dell’art. 1, co. 93, L. 208/2015, l’agevolazione in oggetto “non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3,” annesso alla citata Legge e allegato al presente link:Allegato n.3, Legge 28.12.2015 n. 208 .
Da quanto appena detto si evince che l’esclusione oggettiva è, dunque, riferita solo a specifiche voci della tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (“fabbricati” e “costruzioni”) e non riguarda tutti indistintamente i “beni immobili”, cioè i cespiti individuati dall’art. 812 c.c. come beni infissi al suolo.
Dovrebbero, allora, usufruire dell’incentivo (a condizione che non rientrino in altre classi di esclusioni, come quella sul coefficiente minimo di ammortamento) gli impianti e i macchinari “immobili”, cioè non facilmente amovibili senza alterare la loro funzione in quanto infissi al suolo (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E/2009 in materia di rivalutazione di immobili): si pensi, come nel caso in analisi, ai silos dell’industria alimentare (coeff. 8 o 10%).
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