1. Differenza tra operazioni non rilevanti ed operazioni escluse
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA cd. “Spesometro” richiede la comunicazione appunto di quelle operazioni che sono rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo.
Per lo Spesometro è necessario innanzitutto stabilire quale operazione rientri nella sfera di applicazione del tributo, posto questo sarà necessario valutare caso per caso se un’operazione sia da escludere dalla comunicazione o meno e da ritenersi pertanto non rilevante quindi da non comunicare oppure rilevante quindi da comunicare, basandosi sulle disposizioni normative e di prassi applicativa emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Affinché un’operazione rientri nella sfera di applicazione del tributo IVA devono sussistere contemporaneamente i tre requisiti (soggettivo – oggettivo- territoriale) ben riassunti nell’art. 1 del DPR 633/72 che recita: “ L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”. Pertanto si ha:
– Requisito oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi; (artt. 1 – 2 DPR 633/72)
– Requisito soggettivo: esercenti attività d’impresa arti o professioni; (artt. 4 – 5 DPR 633/72)
– Requisito territoriale: effettuate nel territorio dello Stato; (artt. 7- 7septies DPR 633/72)
E’ bene sottolineare, relativamente al requisito territoriale, che sono presenti peculiari regole sulla territorialità che fanno scattare la rilevanza ai fini IVA anche, ad esempio, per le prestazioni di servizi qualora il committente, soggetto passivo, sia residente nello Stato Italiano.
In ogni caso, determinata la sfera di operatività del tributo, si distinguono le operazioni in relazione alle norme che disciplinano l’applicazione del tributo, in:
a) Imponibili: aventi tutti e tre i requisiti e soggette quindi all’applicazione dell’imposta;
b) Non imponibili: aventi tutti e tre i requisiti ma non soggette all’imposta (ad es le esportazioni ex art.8);
c) Esenti: aventi tutti e tre i requisiti ma oggetto di agevolazione per particolari settori di interesse economico e sociale (ad esempio le prestazioni sanitarie);
d) Escluse – fuori campo: non aventi uno dei requisiti e pertanto fuori dal campo di applicazione del tributo.
Le operazioni escluse sono tali per particolari disposizioni quali quelle elencate all’art. 2 comma 2e 3 e art. 3 comma 3 – 4 – 5 DPR 633/72 per le quali non sussistono i presupposti oggettivo e soggettivo e risultano essere a tutti gli effetti fuori campo IVA.
Vi sono poi le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 DPR 633/72 per il quale è prevista l’esclusione, ad esempio, per somme corrisposte in nome e per conto della controparte, sconti premi e abbuoni previsti contrattualmente, ecc.
Queste operazioni e somme escluse ( punto d)) dal campo di applicazione del tributo non sono rilevanti ai fini dello Spesometro e pertanto non sono oggetto di comunicazione.
Determinate quali operazioni rientrano nella sfera di applicazione del tributo si passa alla valutazione della rilevanza dell’operazione ai fini della comunicazione Spesometro.
Come anticipato, essendo numerose le casistiche di inclusione o meno nella comunicazione, la valutazione è da farsi comunque caso per caso.
Infatti vi sono le operazioni “escluse dall’obbligo di comunicazione”, in generale perché già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria (come le utenze, i documenti emessi in relazione a contratti di assicurazione, i canoni di locazione relativi ad immobili, le importazioni e le esportazioni, operazioni già comunicate con i modelli intra), le operazioni non documentate da fattura al di sotto dei 3.600 euro, tutte operazioni che sono comunque rientranti nella sfera di applicazione del tributo (imponibili – non imponibili – esenti) ma che per espressa previsione non sono oggetto di comunicazione nello Spesometro.
2. Fattura per servizio rifiuti di ETRA, società ad intera partecipazione comunale.
Le fatture inviate sono relative:
a) Servizio idrico: la fattura è relativa ad un’utenza per la somministrazione dell’acqua e pertanto è esclusa dall’obbligo di comunicazione;
b) Servizio rifiuti: la fattura riporta un importo assoggettato ad IVA con aliquota al 10% ed un importo fuori campo IVA.
In considerazione del fatto che ai fini dello Spesometro sono oggetto di comunicazione solo le operazioni rilevanti ai fini IVA come spiegato al punto 1), nel caso di specie non si configura un’ esclusione dall’obbligo di comunicazione, non essendo il servizio sui rifiuti un’utenza comunicata all’anagrafe tributaria ex art. 7 DPR 605/7. Si osserva inoltre che, non essendo presente un’esplicita menzione di esclusione da parte dell’Agenzia delle Entrate per tale tipologia di prestazione si ritiene consigliabile, comunque, l’inclusione nella comunicazione.
Il servizio è, in realtà, la Tariffa Igiene Ambientale sulla quale è applicata l’IVA al 10%, la quale fa scattare la rilevanza ai fini della comunicazione spesometro.
La somma fuori campo IVA invece, rappresentata dall’addizionale provinciale pari al 5% della tariffa, non è oggetto di rilevanza ai fini della comunicazione spesometro.