Quesiti e approfondimenti

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Servizio interpretariato presso Paese Extra U.E.

La situazione proposta si innesta nel quadro normativo relativo alle prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi I.V.A. di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 (c.d. criterio della committenza). Di conseguenza, al ricevimento da parte del soggetto estero di una fattura o di un documento attestante la prestazione resa, il soggetto nazionale dovrà procedere all’emissione di autofattura, in un unico esemplare, in cui deve essere indicato l’esatto ammontare dell’imposta che poi dovrà essere assolta. In via successiva, si dovrà annotare il documento sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: l’imposta sostanzialmente è dovuta dal contribuente nazionale (Alfa S.r.l.), ma l’effetto complessivo, derivante dalla registrazione del documento (autofattura) tanto in acquisto che in vendita, rende l’operazione neutrale a fini I.V.A.

Per completezza sull’argomento trattato, si segnala inoltre che, benché la prestazione sia resa da un soggetto non passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (privato persona fisica), ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n.40/2010 e secondo quanto previsto nel decreto 30 marzo 2010, la stessa dovrà essere ricompresa nella comunicazione relativa a tutte le operazioni poste in essere con soggetti residenti in paesi black – list (nel caso di specie Dubai – Emirati Arabi Uniti).

Infine, da un punto di vista contabile, visto che le spese sostenute nell’esercizio d’impresa nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata devono essere segnalati in UNICO, sarebbe opportuno creare in conto economico, un apposito mastrino entro cui far confluire tutte queste tipologie di costo e rubricarlo ad esempio “costi da Paesi Black List”.

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