CU 2021: CONSEGNA E TRASMISSIONE PROROGATI AL 31 MARZO 2021
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 5, commi 19 – 20
Nel c.d. “Decreto Sostegni” è stato stabilito il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU 2021 ordinaria, nonché di consegna ai percipienti della CU 2021 sintetica. In conseguenza della proroga dei termini di trasmissione / consegna della CU 2021, viene posticipato dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.
EMERGENZA CORONAVIRUS: LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI CON FIGLI MINORI
Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, art. 2
Il Governo ripropone la possibilità, per i genitori di figli under 16, di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, a nuovi congedi parentali qualora i figli minori siano in didattica a distanza, in quarantena ovvero abbiano contratto il virus.
La norma è in vigore dal 13 marzo 2021 e produrrà i suoi effetti sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO: LE NOVITÀ PER L’ANNO 2021
Circolare INPS n. 42 dell’11 marzo 2021
Dal 1° gennaio 2021 è stato elevato a 10 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio, è stata confermata la possibilità di fruire di un’ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche ai casi di morte perinatale. L’INPS sottolinea che nel caso in cui l’indennità sia anticipata dal datore di lavoro, è sufficiente una comunicazione scritta allo stesso senza presentare domanda all’Istituto erogatore.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE PER ATTIVITÀ STAGIONALI INDIVIDUATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Viene confermata l’applicabilità delle deroghe alla disciplina generale del contratto a termine non solo per le attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963, ma anche per le ulteriori casistiche definite dal CCNL di settore. Inoltra, alle imprese turistiche che osservino nell’anno solare un periodo di fermo dell’attività è riconosciuta la possibilità del ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato, vista la necessità durante la chiusura di approntare le strutture per l’inizio della stagione.
LAVORI USURANTI: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL MONITORAGGIO ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO 2021
Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011
Per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente. Di conseguenza, entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) i datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US. L’omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da 500 a 1.500 euro previa diffida ad adempiere.
CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI CONSENTITI FINO AL 31 DICEMBRE 2021
Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto “Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, è intervenuto nuovamente in materia di proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato, già oggetto di interventi normativi durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Come si ricorderà, infatti, il c.d. Decreto “Rilancio” (art. 93, comma 1 del DL n. 34/2020) ha introdotto la possibilità per i datori della proroga/rinnovo dei contratti a termine
- senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine tra le parti.
Ne deriva altresì la deroga alle disposizioni sul numero massimo di proroghe e sul rispetto degli intervalli temporali in caso di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto.
Le suddette indicazioni si applicano anche nell’ipotesi in cui l’eventuale rinnovo/proroga riguardi contratti di lavoro in somministrazione a termine, fatta salva l’osservanza degli altri limiti di legge.
La deroga alla disciplina ordinaria è stata dapprima estesa al 31 dicembre 2020 ad opera del c.d. Decreto “Agosto” e, successivamente, fino al 31 marzo 2021 dalla Legge di Bilancio 2021.
Nell’imminenza di tale scadenza, visto il perdurare dello stato di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica e la necessità di favorire le assunzioni per il prossimo periodo estivo, l’art. 17 del DL n. 41/2021 ha stabilito un’ulteriore proroga di tale facoltà fino al 31 dicembre 2021, precisando che le nuove disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.
A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell’art. 17 del decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Dal momento che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare,
- per una sola volta e per un massimo di 12 mesi,
- nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi,
i contratti a termine senza ricorrere alle causali.