Quesiti e approfondimenti

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RISORSE UMANE: LE ULTIME NOVITA’ IN SINTESI

Riduzione premi INAIL per i settori non coinvolti nell’aggiornamento delle tariffe

Decreto interministeriale del 23 marzo 2021

Per l’anno 2021, nei settori e con riferimento alle gestioni per i quali non è ancora stata completata la revisione delle tariffe, la riduzione percentuale dell’importo di premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è pari al 16,36%. Tale riduzione non sarà pertanto applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Esonero per l’assunzione di giovani

Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021

L’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni di giovani lavoratori, effettuate negli anni 2021 e 2022 che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Esonero contributivo per i settori agricoli, pesca e acquacoltura

Circolare INPS n. 57 del 12 aprile 2021

L’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, spettante alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.

Attivazione di punti di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro

Protocollo del 6 aprile 2021

Circolare Ministero della Salute n. 15126 del 12 aprile 2021

Attraverso il Protocollo del 6 aprile 2021 e le successive indicazioni per la vaccinazione si intende costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’INAIL.

Assenza per malattia COVID-19 correlata: indicazioni per la riammissione al lavoro

Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021

Sono fornite indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 correlata, e alla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro in tali ipotesi. In particolare, vengono distinti i seguenti casi: positivi con sintomi gravi e ricovero;

  • positivi sintomatici;
  • positivi asintomatici;
  • positivi a lungo termine;
  • contatti stretti di un caso positivo.

Congedi per figli affetti da Covid-19, in quarantena o dad e figli con disabilità

Beneficiari

I lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) o in didattica a distanza possono beneficiare, alternativamente tra loro, del “congedo 2021” per genitori, disciplinato dal DL n. 30/2021 e dalla Circolare INPS n. 63/2021.

Il “congedo 2021”:

  • può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari;
  • spetta esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
  • è indennizzato dall’INPS (50%).

Il medesimo congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.

Requisiti per la fruizione

Per poter fruire del “congedo 2021”, fermo restando che il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile, sono richiesti ulteriori requisiti differenziati in funzione del fatto che il figlio per il quale si fruisce del congedo sia o meno affetto da disabilità grave.

In presenza di figli senza disabilità grave, per poter accedere alla misura in esame:

  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione dello stesso;
  • in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Per poter accedere alla misura in esame nell’ipotesi di figli con disabilità grave:

  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  • in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Come sopra anticipato, rispetto ai figli con disabilità grave non sono richiesti i requisiti della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Durata del congedo

Il “congedo 2021” per genitori può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

  • infezione da SARS Covid-19,
  • quarantena da contatto,
  • sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,

ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Domanda

Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici INPS, è possibile fruire del nuovo congedo parentale facendone richiesta al proprio datore di lavoro. Non appena sarà resa disponibile la domanda telematica, gli interessati dovranno provvedere al relativo invio telematico all’Istituto previdenziale tramite

  • il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

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