Da un punto di vista meramente contabile avremo:
a) alla liquidazione del risarcimento
b) all’incasso del risarcimento definitivo
In attesa del risarcimento assicurativo, il costo per la riparazione dell’autovettura che sarà sostenuto ed anticipato confluirà in un mastrino (rubricato ad esempio “manutenzione autovettura in leasing”), la cui deduzione sarà limitata ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette stando alla disciplina vigente sulle autovetture (deducibilità al 40% per le autovetture aziendali), ma non subirà la limitazione del plafond del 5% delle spese di manutenzione, in quanto riferita a beni di terzi non di proprietà. Anche l’I.V.A. risulterà detraibile solo nella misura del 40%.
Come si può notare, stando alle scritture più sopra riportate, è fatto divieto assoluto di compensare il costo sostenuto con il rimborso assicurativo, senza il transito delle partite di credito, o debito, a stato patrimoniale.
Infine per completezza sull’argomento trattato, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni che hanno per oggetto denaro, o crediti in denaro, sono considerate “fuori campo I.V.A.” a norma dell’articolo 2, comma 3 lett. a) D.P.R. n. 633/72.