Quesiti e approfondimenti

Risarcimento danno assicurativo

Le modalità di contabilizzazione dei crediti verso le compagnie di assicurazione dipendono dalla certezza del diritto al rimborso e dalla determinabilità dell’ammontare del risarcimento. Per quanto riguarda il rimborso assicurativo, lo stesso deve essere esposto a stato patrimoniale, tra i crediti, nel momento in cui diventa certo il diritto al rimborso. Come contropartita, per caratteristiche e natura, si dovrà rilevare una sopravvenienza attiva, tra gli “altri ricavi e proventi” di cui alla voce A.5. di conto economico, nel momento in cui vi è la ragionevole certezza che l’assicurazione rimborserà il sinistro.

Da un punto di vista meramente contabile avremo:

a) alla liquidazione del risarcimento

D         Crediti v/assicurazioni
                                               A         Risarcimenti assicurativi 

b) all’incasso del risarcimento definitivo

D         Banca c/c
                                               A         Crediti v/assicurazione

In attesa del risarcimento assicurativo, il costo per la riparazione dell’autovettura che sarà sostenuto ed anticipato confluirà in un mastrino (rubricato ad esempio “manutenzione autovettura in leasing”), la cui deduzione sarà limitata ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette stando alla disciplina vigente sulle autovetture (deducibilità al 40% per le autovetture aziendali), ma non subirà la limitazione del plafond del 5% delle spese di manutenzione, in quanto riferita a beni di terzi non di proprietà. Anche l’I.V.A. risulterà detraibile solo nella misura del 40%.

Come si può notare, stando alle scritture più sopra riportate, è fatto divieto assoluto di compensare il costo sostenuto con il rimborso assicurativo, senza il transito delle partite di credito, o debito, a stato patrimoniale.

Infine per completezza sull’argomento trattato, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni che hanno per oggetto denaro, o crediti in denaro, sono considerate “fuori campo I.V.A.” a norma dell’articolo 2, comma 3 lett. a) D.P.R. n. 633/72.

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