Le somme addebitate alla controparte non costituiscono, per loro natura, corrispettivo di una controprestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi, bensì il risarcimento di un danno contrattuale, il quale non può essere considerato presupposto oggettivo d’imposta (sul punto ricordiamo, infatti, che il cardine principale dell’imposta sul valore aggiunto è la tassazione delle operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi).
Questa linea interpretativa appena illustrata è stata ribadita dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella risoluzione n. 197/E/2007, sottolineando il fatto che questo genere di “proventi” devono essere esclusi dal campo di applicazione dell’imposta in quanto completamente carenti del presupposto oggettivo, perché caratterizzati da natura risarcitoria.
Ovviamente, trattandosi di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, non sorgono nemmeno gli obblighi documentali previsti dalla normativa I.V.A., e cioè l’emissione di fattura. Nel caso in cui il fornitore richieda un documento giustificativo, lo stesso potrà essere emesso con richiamo all’art. 3, comma 4 D.P.R. n. 633/72.