Quesiti e approfondimenti

Il rimborso chilometrico per le auto elettriche

D: L’amministratore di una azienda chiede il rimborso chilometrico alla società per i propri viaggi lavorativi. La deducibilità dei rimborsi erogati in capo all’impresa è limitata al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, che diventano 20 per i diesel. Trattandosi nel caso in questione di auto elettrica, TESLA MODEL S 75 – MOD 2016, si chiede quale sia il limite per la deducibilità in capo alla società.

R: Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del DPR 917/1986, come correttamente riportato nel quesito, la deducibilità in capo all’impresa per il rimborso chilometrico erogati ai dipendenti e/o amministratori autorizzati ad utilizzare autoveicoli di loro proprietà, nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, è da considerarsi nei limiti del costo di percorrenza o delle tariffe di noleggio, relative ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, nel caso in cui l’autoveicolo sia alimentato a benzina, ovvero 20 cavalli fiscali se diesel. Per conoscere i cavalli fiscali di un’auto è sufficiente conoscere la cilindrata del suo motore espressa in centimetri cubi sul libretto di circolazione; tuttavia ciò non è possibile per le auto con motore elettrico come la Tesla di cui al quesito, in quanto la cilindrata rappresenta la cubatura del motore ossia la capacità in litri dei cilindri nei quali scorre il pistone, elementi inesistenti in un motore elettrico. Nel caso prospettato, non essendoci attualmente alcuna previsione normativa o di prassi specifica per gli autoveicoli ad alimentazione elettrica, non è possibile identificare nel dato letterale della norma alcuna limitazione alla deducibilità dei rimborsi, se non quella relativa al costo chilometrico rimborsabile per una percorrenza media di 15.000 chilometri annui prevista dalle tabelle ACI per il calcolo dei fringe benefit pubblicate a dicembre 2017 per il 2018 (0,9815). Considerando invece la ratio della norma, prudenzialmente si può considerare come limite alla deduzione gli stessi limiti di deducibilità fiscale dal reddito d’impresa delle spese di trasferta previsti dall’ACI per le auto alimentate a benzina o gasolio pubblicate sul sito semestralmente.

 

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