In particolare, all’art. 2 del D.M. 30 marzo 1992 viene data elencazione delle indicazioni obbligatorie che devono essere riepilogate nelle ricevute fiscali e così riassumibili:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. dell’emittente, nonché ubicazione dell’esercizio in cui viene svolta l’attività e sono conservati i documenti previsti dal citato decreto;
b) natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.
Alla luce di questa breve elencazione, è evidente che la sede legale da esporre nelle ricevute fiscali pre-stampate deve essere quella corretta.
Tuttavia nella circolare ministeriale n.15/E/1993, l’amministrazione finanziaria ha espresso la seguente opinione: “Al riguardo, nel quadro delle semplificazioni degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e considerato che ai fini di tutti i necessari controlli l’omissione di tale indicazione (domicilio fiscale) non provoca alcun pregiudizio alla attività accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che sia nella ricevuta fiscale che nello scontrino fiscale manuale possa non essere riportato il domicilio fiscale dell’emittente; ciò in quanto l’esatta indicazione del numero di Partita IVA nel documento stesso assolve alla funzione di identificare in modo univoco il soggetto emittente”.
In conclusione, affidandosi a tale interpretazione ministeriale, l’indicazione del domicilio fiscale sulla ricevuta non è obbligatoria, tuttavia, se indicato è logico che l’indirizzo deve essere quello esatto.
Nel caso concreto alla luce di quanto su riportato consigliamo, come soluzione più prudenziale, di verificare la possibilità di far ristampare i blocchi delle ricevute fiscali al fornitore retrocedendo quelle errate. In questo caso, consigliamo di prendere contatto con la tipografia autorizzata alla stampa di questi documenti, affinché l’iter burocratico di dismissione venga seguito correttamente senza dover incorrere, in caso di verifica futura, in presunzioni di “cessioni in frode I.V.A.”
In alternativa a tale soluzione si potrebbe procedere con le seguenti modalità: bloccare l’emissione delle ricevute con l’indirizzo errato, provvedere a cancellare (con una correzione indelebile) l’indirizzo sbagliato su ciascuna di esse senza riscrivere l’indirizzo aggiornato (in conformità all’interpretazione ministeriale di cui sopra) e quindi continuare nel loro utilizzo solo dopo tale correzione.
Inoltre come ultima ma essenziale considerazione, è da rilevare che un tale tipo d’infrazione (indicazione dell’indirizzo di domicilio fiscale errato sulla ricevuta) è quasi sicuramente da considerare come una “violazione meramente formale”. A detta dell’amministrazione finanziaria, si tratta di violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Tuttavia, e qui sta l’incertezza, il giudizio sulla natura meramente formale deve essere dato in concreto dagli uffici e sulla base dell’effettiva incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo; pertanto, gli uffici dovranno valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se le violazioni soddisfino le suddette condizioni. Vi sono, infatti, delle violazioni che, pur essendo potenzialmente idonee ad incidere negativamente sull’attività di controllo, risultano in concreto non aver ostacolato l’azione dell’ufficio, anche per effetto di una eventuale regolarizzazione. Per esempio, sono state indicate dalla stessa amministrazione finanziaria tra le violazioni potenzialmente “meramente formali”, l’omessa, inesatta, o incompleta indicazione nelle dichiarazioni fiscali dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente (situazione molto simile a quella in oggetto). Di conseguenza, se così fosse anche la presente violazione sarebbe meramente formale, e quindi non sanzionabile.
Per quando riguarda invece la mancata indicazione dell’indirizzo del domicilio fiscale in ricevuta, è stata la stessa amministrazione finanziaria a definirla nella circolare ministeriale su menzionata n.15/E/1993 (vedi la stessa citazione), non pregiudizievole alla sua attività accertatrice e di conseguenza meramente formale e non sanzionabile.