Dall’analisi della situazione e dalla informazioni fornite, l’operazione in questione non è inquadrabile come risarcimento o indennità, quanto piuttosto come riaddebito di costi sostenuti da un soggetto comunitario nel cosiddetto rapporto del “mandato senza rappresentanza”.
Di conseguenza, come sottolineato dalla stessa Amministrazione Finanziaria in più sedi ed in svariate occasioni, nella fase di riaddebito i costi mantengono la stessa natura e lo stesso trattamento cui sono soggetti a monte: sostanzialmente è come se il soggetto nazionale avesse sostenuto direttamente il costo del servizio di riparazione del cristallo incaricando un terzo (spagnolo), senza il “filtro” del cliente.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, l’operazione di riparazione e sostituzione del cristallo è riconducibile ad una prestazione di servizi rilevante in Italia secondo il criterio della committenza, e quindi soggetta ad integrazione a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72.
La prestazione sarà, poi, oggetto di riepilogo negli elenchi INTRASTAT di periodo all’interno della sezione dedicata all’acquisto di servizi.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che dal 17.03.2012, nelle prestazioni di servizio comunitario ed extra comunitario il momento impositivo I.V.A. non deve essere più individuato con riferimento al pagamento (fatto salvo il caso del pagamento anticipato), né tanto meno al giorno di emissione fattura, quanto rispetto all’ultimazione della prestazione.