Quesiti e approfondimenti

Riaddebito spese alberghiere da soggetto comunitario non residente

Prima di procedere oltre, è opportuno sottolineare il fatto che le spese di trasferta addebitate costituiscono una prestazione accessoria, di cui all’articolo 12 D.P.R. n. 633/72, rispetto a quella principale di manutenzione ed intervento tecnico richiesto sui  macchinari. 

Di conseguenza, a fini I.V.A., essendo riscontrabile il carattere di accessorietà di queste spese, la soluzione alla problematica posta dovrà essere ricercata nella disciplina fiscale applicabile alle prestazioni di manutenzione rese da un operatore estero nel territorio nazionale (operazione principale).

In particolare, sul punto, la normativa di riferimento in ambito I.V.A. è fornita dall’articolo 7, comma 4 lett. b) D.P.R. n. 633/72 secondo cui, in linea generale, per le prestazioni di servizi relative a beni mobili (quindi anche la manutenzione su un macchinario), il requisito della territorialità deve essere verificato rispetto al luogo di esecuzione delle stesse.

Pertanto:

a)      se la prestazione è eseguita in Italia, il servizio è territorialmente rilevante e, quindi, soggetto ad I.V.A.;

b)      la disciplina del caso in oggetto non è assimilabile alle prestazioni di servizi intracomunitari ex art. 40 c. 4 bis DL 331/93.

Alla luce di quanto esposto, la manutenzione effettuata sul macchinario è una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, ma poiché resa da un soggetto non residente, l’I.V.A. sarà comunque dovuta attraverso l’istituto del “reverse charge” di cui all’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72.

Allo stesso modo, quindi, proprio in virtù del carattere accessorio prima menzionato, il riaddebito in fattura delle spese di trasferta sostenute dall’operatore comunitario non residente dovrà essere assoggettato ad I.V.A. con il metodo del reverse charge (articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72). Il contribuente dovrà, così, emettere autofattura in un unico esemplare con addebito d’I.V.A., ed annotare la stessa sia nel registro delle fatture emesse, che in quello degli acquisti: in tal modo l’imposta è dovuta, ma l’effetto complessivo che ne deriva è neutrale.

L’annotazione dell’autofattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dovrà avvenire entro il mese di ricevimento della fattura, o comunque entro 15 giorni ma sempre con riferimento al mese di ricevimento della stessa, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it