Quesiti e approfondimenti

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Riaddebito in fattura delle spese di trasporto

Un cliente, che deve consegnare dei prodotti in un Paese extra-Ue occupandosi del trasporto degli stessi sino a destinazione, ci ha chiesto come debba essere addebitato il servizio nel caso in cui la relativa fattura sia separata da quella inerente alla fornitura dei prodotti stessi.

A tal riguardo ricordiamo innanzitutto che la fattispecie delle prestazioni accessorie è regolata dall’art.12 del DPR 633/72 dell’IVA.

In questo articolo verranno esaminati i casi in cui il cessionario sia un soggetto comunitario oppure extracomunitario.

Addebito delle spese di trasporto al cessionario comunitario 

Nella disciplina degli scambi intracomunitari di beni si fa espresso riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile IVA delle operazioni intracomunitarie, alle regole stabilite per le operazioni domestiche (artt. 43 e 56 DL 331/93). Di conseguenza, in base al principio di accessorietà, l’addebito delle spese di trasporto nei confronti del cessionario comunitario, se effettuato direttamente in fattura, anche distintamente rispetto al corrispettivo pattuito per la vendita dei beni, concorre a determinare la base imponibile dell’operazione (R.M. 20.5.83 n. 405397, anche se con riguardo alle cessioni all’esportazione). Allo stesso modo, il suddetto addebito, se effettuato separatamente dalla fattura originaria, ossia attraverso la successiva emissione di un’autonoma fattura intracomunitaria, integrativa di quella relativa alla cessione del bene, soggiace allo stesso trattamento fiscale applicabile all’operazione principale, incrementando, di fatto, la precedente base imponibile.
In tal caso, la fattura (o la nota di addebito) emessa dal cedente italiano dovrà contenere l’indicazione:
– sia degli estremi del documento relativo all’operazione principale (cessione intracomunitaria di beni);
– sia del titolo di non imponibilità, agli effetti dell’IVA e dell’eventuale specificazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).

Addebito delle spese di trasporto al cessionario extracomunitario 

Le stesse considerazioni sopra esposte in merito al regime IVA applicabile all’addebito delle spese di trasporto al cessionario comunitario valgono qualora il cessionario sia extracomunitario; in tal caso, l’addebito in esame, effettuato dal cedente italiano, beneficia, sulla scorta del principio di accessorietà, del regime di non imponibilità, anche se effettuato (art. 8 co. 1 e 12 del DPR 633/72):
– distintamente in fattura;
– ovvero, attraverso l’emissione di un’autonoma fattura che contenga le indicazioni già descritte sopra.

La prestazione di trasporto effettuata dal vettore del cedente deve essere separatamente assoggettata a IVA nel rapporto vettore-cedente, in quanto trattasi di rapporto autonomo rispetto a quello che lega le controparti dell’operazione principale di esportazione, tuttavia nel caso di servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, pur essendo la prestazione nel campo di applicazione dell’IVA, viene esclusa dalla stessa con l’art.9 del DPR 633/72 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali); il successivo riaddebito delle spese di trasporto in capo al cessionario extracomunitario soggiace, invece, allo stesso regime fiscale applicabile all’operazione principale, qualificandosi come “accessorio” nel rapporto cedente-cessionario (R.M. 8.3.88 n. 550145).
Per contro, se il riaddebito della spesa ha carattere autonomo, non sussistendo un nesso di causalità con l’operazione principale, si verte comunque nell’ambito del rapporto di mandato (senza rappresentanza), ma lo stesso dà luogo ad una prestazione di servizi autonomamente soggetta a IVA. Allo stesso modo, alla luce di quanto detto, l’attrazione nella base imponibile dell’operazione principale non opera nemmeno laddove il trasporto sia effettuato direttamente dal cessionario, ovvero da un terzo su incarico del medesimo (ossia a suo nome e a sue spese), ancorché il relativo corrispettivo sia stato anticipato dal cedente.

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