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Riaddebito costi per test resi nella U.E. – Mandato senza rappresentanza

In base alle informazioni fornite, ci troviamo nella situazione del cosiddetto “mandato senza rappresentanza”, in cui il mandatario (intermediario “opaco”) agisce in nome proprio ma per conto altrui, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi nella propria sfera giuridica per poi ritrasmetterli al mandante con un atto distinto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ultimo periodo D.P.R. n. 633/72 “le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario”. Quanto appena illustrato si riassume nella seguente maniera:

a)      il mandatario acquista ed assume in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandate;

b)      le prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandate ed il mandatario;

c)      le due prestazioni convenzionalmente “rese” o “ricevute” tra il mandate ed il mandatario ed il terzo conservano sempre la medesima “natura oggettiva”.

Di conseguenza, così come l’azienda ha ricevuto la fattura per i test eseguiti senza esposizione dell’I.V.A., dovendola poi integrare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72, a sua volta, in fase di riaddebito, dovrà emettere fattura senza I.V.A riportando la seguente dicitura: “fuori campo I.V.A. ex art. 7, comma 4 D.P.R. n. 633/72. Questa fattura, infatti, sarà poi oggetto di integrazione da parte del cliente finale residente nella U.E., secondo le normative ivi vigenti.

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