Quesiti e approfondimenti

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Reso merce a seguito emissione ricevuta fiscale

In particolare, nel caso di vendita di beni al dettaglio con la possibilità offerta alla clientela di restituire i prodotti ritenuti scadenti o difettosi, sono state previste due distinte procedure che prevedono l’osservanza di adempimenti particolari per effettuare la contabilizzazione della restituzione, a seconda che al momento della riconsegna della merce si provveda all’emissione di un “buono” spendibile in un momento successivo, oppure si proceda al rimborso integrale del prezzo pagato.

Tralasciando, quindi, la prima procedura che ai fini della nostra trattazione non interessa, se in conformità di pattuizioni contrattuali (anche semplicemente verbali) i clienti richiedono il rimborso integrale del prezzo originariamente pagato, occorre seguire la procedura che la stessa Agenzia delle Entrate ha tracciato con risoluzione n. 219/E/2003. In particolare:

a)       ritiro del bene e della ricevuta fiscale con contestuale apertura di una “pratica di reso” (con attribuzione di un numero di identificazione), contenente tutti i dati ed i documenti relativi all’originaria operazione e alla sua risoluzione;

b)      ripresa in carico del bene restituito nella contabilità di magazzino (civilistica e fiscale), con una scrittura contenente la causale ed il numero identificativo della pratica di reso;

c)      emissione di una ricevuta fiscale contenente, oltre ai soliti dati, la causale “rimborso per restituzione vendita” ed, inoltre, il numero identificativo della pratica di reso. L’iniziale indicazione della ricevuta fiscale “negativa” (cioè con totale dovuto di segno negativo) deve intendersi superata a seguito di quanto stabilito nella risoluzione ministeriale n. 45/E/2005;

d)      registrazione della ricevuta fiscale emessa mediante annotazione con segno negativo nel registro dei corrispettivi su cui calcolare l’I.V.A. a debito;

e)       restituzione al cliente del prezzo pagato, con sottoscrizione da parte del cliente stesso di una ricevuta  da conservare nella pratica;

f)       conservazione della singola pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti in materia di imposte dirette ed I.V.A.

Ricordiamo, infine, che è inammissibile l’applicazione della procedura illustrata qualora non si proceda allo storno dell’intera operazione, ma solo di una parte di essa: di conseguenza, mantenere “in piedi” l’addebito del costo di trasporto senza prima annullare l’intera operazione, fa sì che si continui a rimanere incisi dall’imposta sul valore aggiunto originariamente addebitata e riscossa.

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