Quesiti e approfondimenti

REGISTRO PMI INNOVATIVE, IL MISE: IL BILANCIO E’ CERTIFICABILE DAL COLLEGIO SINDACALE

L’art 4 del D.L 3/2015 enuncia i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione, da parte delle società, al registro delle piccole e medie imprese innovative. Nell’ambito di tale contributo, abbiamo voluto analizzare uno dei requisiti richiesti dalla citata disposizione: la “certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”, il tutto in occasione dell’emanazione della lettera circolare n. 0275367 del 4/12/2020 del MISE in risposta al preciso quesito di un professionista della nostra area TAX di ADM (dott. Teresa Donofrio)

Il quesito è stato posto dal nostro professionista in riferimento a quelle società che, essendo costituite in forma di società per azioni, siano dotate di collegio sindacale e che, ai fini della suddetta iscrizione, abbiano ritenuto legittimo attribuire ai revisori, facenti parte dello stesso collegio, la funzione di certificare il bilancio.

A suo tempo, il Ministero dello sviluppo economico, con il parere prot. 155144 del 3 settembre 2015, ritenne che la suddetta certificazione dovesse essere effettuata esclusivamente da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, escludendo così la possibilità che tale adempimento potesse essere assegnato al collegio sindacale.

Pertanto, secondo tale impostazione, le società per azioni che, secondo la legislazione vigente, avessero nominato un proprio collegio sindacale tra i cui membri vi fossero revisori abilitati, avrebbero dovuto provvedere a nominare un nuovo revisore esterno che certificasse il bilancio ai fini dell’art. 4 D.L. 3/2015, comma 1, lett.b).

La questione è stata affrontata dai professionisti del nostro studio in seguito alla ricevuta contestazione, da parte della camera di commercio di Roma la quale intimava a una società nostra cliente la cancellazione dal registro delle PMI sulla base della mancanza del requisito di cui all’art. 4 D.L. 3/2015, comma 1, lett.b). Tuttavia, la suddetta Società, costituito in forma di spa, aveva regolarmente provveduto alla certificazione del proprio bilancio tramite i membri del collegio sindacale, regolarmente iscritti al registro dei Revisori legali.

In seguito a tale contestazione, abbiamo provveduto ad interpellare una diversa Camera di commercio (Padova) che ci ha fornito un parere differente. La risposta della prima Camera, fedele al citato parere del Mise prot. 155144/2015, precludeva al collegio sindacale la possibilità di certificare il bilancio ai fini dell’iscrizione al registro delle pmi. Diversamente, la seconda Camera di commercio ha valorizzato la certificazione resa dal collegio sindacale, ritenendola conforme alle esigenze normative.

Data la discordanza di pareri riscontrata, abbiamo interpellato lo stesso Ministero dello sviluppo economico, il quale ha tempestivamente risposto al quesito da noi sottoposto, esprimendosi a favore della nostra tesi, peraltro appoggiata dalla Camera di commercio di Padova. Il Mise ha così ritenuto esauriente, rispetto alle esigenze normative, la certificazione resa dal collegio sindacale, quando questo sia investito, oltre che dei compiti di cui all’art. 2403 c.c., anche della revisione legale dei conti.

Peraltro, la posizione risulta pienamente allineata con il quadro legislativo in vigore che consente alle società di optare per l’assegnazione, al collegio sindacale, del controllo legale così come del controllo contabile.

Pertanto, sulla base di quanto chiarito dal Mise, la società nostra cliente risultava regolarmente iscritta al registro delle PMI innovative in quanto, in qualità di spa, è legittimata a certificare il bilancio, ai fini della permanenza nella sezione speciale, avvalendosi di un revisore persona fisica o società di revisione o, in alternativa, attribuendo tale compito ai propri sindaci, abilitati a svolgere tale funzione.

Rinvio alla circolare sul sito ufficiale del MISE.

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/A_Lettera_circolare_prot_275367_del_4_dicembre_2020.pdf

 

Teresa Donofrio

Perla Ceccato

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