Sul punto, facciamo presente che ai sensi del nuovo art. 7-ter del DPR m. 633/72, dal 1° gennaio 2010, per i servizi resi a committenti soggetti passivi, il servizio diventa rilevante nel Paese del committente.
Anche le prestazioni di trasporto di cose rientrano nei servizi “generici”, per cui secondo la regola generale i trasporti di cose si considerano territorialmente rilevanti nel territorio del committente.
Pertanto sia la prestazione di servizio resa dall’impianto di smaltimento austriaco sia il trasporto dei beni da parte di trasportatore austriaco sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, in Italia.
Ai sensi del novello art. 17, co.2 del DPR n. 633/72, in caso di un’operazione rilevante ai fini Iva in Italia effettuata da un soggetto passivo non residente (privo di stabile organizzazione) nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta sono a carico del cessionario, il quale deve procedere all’autofatturazione e alla registrazione della stessa nei libri Iva acquisti e vendite.
Da un punto di vista applicativo, la Circolare n. 12 del 12/03/2010 ha precisato che nonostante la norma faccia riferimento all’autofattura, “il committente […] conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore comunitario con l’Iva relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione”.
Quindi, nel caso di specie non è necessario emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, ma risulta sufficiente integrare con Iva quella emessa dal trasportatore austriaco e quella che verrà emessa dall’impianto di smaltimento austriaco.
Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2010, è stato esteso l’obbligo di presentare il modello INTRASTAT anche ai servizi. Trattandosi, nel caso in questione, di servizi in entrata essi dovranno rientrare nella sezione Intra 2quater (prestazioni di servizi ricevute da residenti in altri Stati UE eseguite in periodi precedenti).