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Registrazione fattura riportante anche la data di invio o ricezione

Non c’è dubbio che la fattura vada registrata non prima della ricezione. Quindi, nel caso in cui la fattura riporti in maniera inequivocabile una data di ricezione successiva a quella di emissione, quest’ultima non va considerata. Fattura emessa il 30/11 ricevuta il 05/12: da registrarsi a partire dal 05/12.

Questione ben più complessa è quella relativa al momento nel quale insorge il diritto alla detrazione dell’iva addebitata.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate così come la giurisprudenza nazionale non si sono mai pronunciate.

La normativa italiana prevede che:

–        il diritto alla detrazione dell’imposta sorge quando l’imposta diviene esigibile (quindi, nel caso di cessione di beni, al momento della consegna o spedizione, che nel nostro caso al 30/11 sarebbe già avvenuta);

–        è necessario essere in possesso della fattura o documento equivalente per esercitare la detrazione (aver ricevuto la merce da un fornitore ed avergliela al limite anche già pagata non sono condizioni sufficienti per detrarre l’iva, in assenza della fattura);

–        le fatture di acquisto vanno annotate nei registri anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero dichiarazione annuale, nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione.

L’analisi della normativa italiana permette quindi di affermare che, se si è in possesso della fattura di acquisto prima della liquidazione mensile, il diritto alla detrazione può essere esercitato già con riferimento al mese precedente.

Un caso del tutto analogo a conferma di tale principio è rappresentato dalla fatturazione differita, per la quale le norme sono chiare nel dire che, per le fatture differite emesse entro il 15 del mese successivo, con riferimento alle consegne o spedizioni effettuate nel mese precedente, l’iva dovuta confluisce nella liquidazione del mese di consegna o spedizione. In questo caso la dottrina è concorde nel ritenere che, analogamente, anche l’acquirente che riceve una fattura differita possa detrarre l’iva nel periodo di consegna o spedizione, ovviamente purché la registrazione del documento avvenga prima della liquidazione iva.

Quindi una fattura differita, relativa alle consegne di novembre, ricevuta e registrata entro il 15/12, permette di detrarre la relativa iva nel mese di novembre.

E poiché la fattura differita può essere emessa al più tardi entro il 15 del mese successivo, si potrebbe benissimo avere una fattura differita emessa il giorno 30/11 per tutte le operazioni di novembre che risulta consegnata e registrata a dicembre: non ci sarebbe motivo per modificare il comportamento sopra descritto.

Quindi non ci sarebbe motivo per ritenere che una fattura differita datata 30/11 e ricevuta in dicembre permetta la detrazione in novembre, mentre una fattura immediata datata 30/11 e ricevuta in dicembre non lo permetta.

Il motivo per cui non ci si è limitati a dire “una fattura di novembre, ricevuta e registrata entro il 15 dicembre, permette di detrarre l’iva a novembre”, e si è voluto spiegare i passaggi normativi che portano a tale conclusione, è dato dal fatto che in un caso del tutto analogo, con la sentenza 29 aprile 2004, causa C-152/02, la Corte di Giustizia UE ha dato una interpretazione differente e, poiché l’I.V.A. è un’imposta armonizzata a livello europeo e la normativa italiana non dovrebbe confliggere con le direttive europee, la sentenza ha il suo peso.

Nello specifico, la Corte ha negato ad una società tedesca il diritto alla detrazione dell’I.V.A. nel mese di dicembre, per fatture datate dicembre ma ricevute a gennaio dell’anno successivo. Secondo la Corte infatti “il diritto  alla  deduzione  deve  essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti  da  tale  disposizione,  vale  a  dire  che  la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e  che  il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che  possa considerarsi equivalente”.

Concludendo e riassumendo:

–        la fattura va registrata non prima della ricezione;

–        l’analisi della normativa italiana permette di affermare che la detrazione dell’I.V.A. per una fattura datata novembre e registrata entro il 15 dicembre può essere effettuata a novembre;

–        ciò è confermato da quanto avviene con la fatturazione differita;

–        ciononostante manca una presa di posizione ufficiale sull’argomento da parte dell’agenzia delle entrate ed in sede comunitaria detto principio è stato in una occasione contraddetto;

–        di conseguenza una posizione prudente è quella di far concorrere l’iva in detrazione alla data di registrazione della fattura (dicembre), una meno prudente ma comunque in linea con la normativa italiana è quella di detrarre l’iva con riferimento alla data della fattura (novembre).

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