Ci è stato chiesto quale sia il trattamento ai fini IVA in merito alla registrazione di una fattura per una prestazione di servizi, ricevuta da una società italiana e resa da una impresa fornitrice residente nella Repubblica di San Marino.
L’art. 6, co. 6, D.P.R. n. 633/1972, dispone che le prestazioni di servizi generiche, come quella in oggetto, si considerano effettuate al momento della loro ultimazione ovvero, se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si considera effettuata limitatamente all’importo corrisposto alla data del pagamento.
Sulla base di queste distinzioni, per le prestazioni di servizi cosiddette “generiche” di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, l’attuale formulazione dell’art. 21, D.P.R. n. 633/72, prevede che il committente proceda con l’autofatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, ossia la data di ultimazione della prestazione stessa o del suo pagamento (per la quota parte versata). L’aliquota IVA per questo tipo di prestazioni è quella vigente in Italia per tali fattispecie (aliquota ordinaria del 22%).
Relativamente all’annotazione sul registro delle fatture emesse, l’art. 23, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede che per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art.7-ter del medesimo decreto, questa debba essere effettuata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. L’annotazione nel registro degli acquisti, così come previsto dall’art. 25, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, deve essere effettuata antecedentemente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta che va esercitato, ai sensi dell’art 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla data di effettuazione dell’operazione. E’ consentito l’utilizzo di registri IVA sezionali per queste autofatture.
Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate, questa fattura dovrà essere inclusa esclusivamente nella nuova comunicazione IVA trimestrale 2017, la cui scadenza per il primo ed il secondo trimestre è fissata per il 25 luglio 2017.