Quesiti e approfondimenti

Registrazione fattura di acquisto da soggetto ue con rappresentante fiscale

La fattura è soggetta alla disciplina dell’ art. 17 comma 2 DPR 633/72 in quanto emessa da un soggetto comunitario  ma con rappresentanza fiscale in Italia.

Per le operazioni effettuate dal 2013, quando le cessioni sono realizzate da soggetti passivi stabiliti in uno Stato Ue (anche se dotati di partita Iva italiana), occorre seguire le regole dettate dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 331/93, integrando con l’Iva, se dovuta, la fattura del cedente comunitario, in base al citato articolo 17, comma 2 Dpr 633/72 , applicando dunque il regime del reverse charge altrimenti detto “inversione contabile”.

E’ da sottolineare quindi che non si tratta di una cessione intracomunitaria bensì di una cessione interna a mezzo di rappresentante fiscale per le quali non vige l’alternatività tra integrazione o autofatturazione bensì è obbligatoria la sola integrazione con l’IVA dovuta e pertanto non rileva ai fini della compilazione dei modelli Intrastat.

La corretta registrazione prevede dunque obbligatoriamente l’integrazione della fattura con l’IVA non indicata da applicarsi sul totale parziale in fattura. Si ricorda peraltro che dal 1°ottobre 2013 l’aliquota ordinaria dell’IVA è aumentata al 22%.

Inoltre dovrà essere registrata sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite ponendo attenzione al momento di ricezione della fattura.

In particolare si evidenzia che tali fatture andranno registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma sempre con riferimento al mese precedente nei relativi registri. Ad esempio, se la fattura è ricevuta entro ottobre, la stessa può essere integrata con IVA e registrata tra le vendite entro il 15 novembre, ma dovrà comunque rientrare nella liquidazione del mese di ottobre.

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