Quesiti e approfondimenti

Registrazione contributo in conto esercizio

Il contributo in questione è riconducibile, per caratteristiche, ai “contributi in conto esercizio”, cioè a quelli che vengono erogati da enti pubblici e privati con lo scopo di integrare i ricavi dell’impresa, ovvero ridurre i costi che le aziende sostengono per esigenze di gestione legate all’attività produttiva.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale accezione: i contributi elargiti per corsi di formazione, i contributi per l’imprenditoria giovanile o femminile, i contributi in conto interessi.

Stando alle disposizioni contenute nell’art. 2425 Cod. Civ. e secondo le indicazioni rinvenibili nel Documento interpretativo del Principio Contabile n.12, i contributi in conto esercizio devono essere iscritti in bilancio alla voce A.5. di conto economico, con separata indicazione rispetto alle altre voci afferenti gli altri ricavi e proventi, e rilevati secondo competenza a nulla rilevando il momento della liquidazione effettiva, che potrà avvenire anche nell’esercizio successivo.

I contributi, come appena affermato, dovranno essere registrati in base al principio di competenza nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, e cioè nell’anno in cui l’impresa destinataria ha avuto effettiva conoscenza dell’ammontare liquidato.

Inoltre, sempre con riferimento alle citate disposizioni e in accordo con le stesse, benché la spesa per il corso di formazione sia sostenuta prima dalla società e poi rifusa a mezzo rimborso da Fondimpresa, non è ammessa la compensazione del costo (totale o parziale) con la quota di ricavo: i due importi dovranno avere comunque separata indicazione nelle apposite sezioni di conto economico (rispettivamente in A.5. e in B.7.).

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che ai sensi dell’art. 28, comma 2 D.P.R. n. 600/73 Regioni, Provincie, Comuni, nonché tutti gli altri Enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte IRES, con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, al momento dell’erogazione delle somme.

Inoltre, qualora il contributo sia erogato da un ente Privato e sia correlato a specifiche prestazioni contrattuali, e non come mera movimentazione di denaro, lo stesso sarà soggetto ad I.V.A.

Da un punto di vista pratico:

a)                  al momento della conoscenza del diritto alla percezione del contributo avremo:

D                     Credito v/Fondimpresa

                                                                       A         Contributo in c/esercizio Fondimpresa

 

b)                  all’erogazione effettiva

D                     Banca c/c

                        Ritenuta 4%

                                                                       A         Credito v/Fondimpresa

 

In ultima analisi, si fa presente che qualora il credito (diritto alla percezione contributo) sorga in un esercizio successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi di competenza, ci si trova in presenza di una sopravvenienza attiva da rilevare nell’esercizio in cui è sorta la certezza del credito, cioè nell’esercizio successivo.

Con riferimento alla classificazione di tale sopravvenienza, sempre in accordo con i principi contabili, si ritiene che la stessa debba comunque essere iscritta alla voce A) 5) del conto economico (altri ricavi e proventi).

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