Innanzitutto, prima di proseguire oltre, vogliamo precisare che ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 633/72 vige l’obbligo in capo all’acquirente soggetto passivo d’imposta di procedere con la registrazione delle fatture ricevute anche nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato direttamente dal soggetto intestatario della fattura.
Alla luce di questa imprescindibile considerazione, da un punto di vista contabile specifichiamo quanto segue:
a) al momento della ricezione della fattura in questione, rileverete:
D Spese di manutenzione
I.V.A. a credito
A Fornitore manutenzione
b) parimenti al momento della ricezione della fattura e dell’avvio della procedura di richiesta di copertura assicurativa, sorgerà in capo alla Vostra azienda un credito pari al valore della prestazione di manutenzione ricevuta comprensiva d’I.V.A., per cui avremo:
D Credito v/assicurazione
A Rimborso assicurativo
(da contabilizzare tra gli “altri ricavi” in A.5. di conto economico)
c) Poiché il debito verso il fornitore della manutenzione verrà saldato dall’ente assicurativo, affinchè le posizioni di debito e credito non rimangano aperte, al momento della liquidazione del compenso avremo:
D Fornitore manutenzione
A Credito v/assicurazione
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che le spese di manutenzione ed il rimborso assicurativo in questione concorreranno alla determinazione della base imponibile IRES stante l’applicazione della normativa fiscale del bene cui ineriscono, e, quindi, tanto per la parte di costo quanto per quella di ricavo verrà considerato solo per il 40% del loro importo. Allo stesso modo, anche l’I.V.A. risulterà detraibile solo nella misura del 40%. Le spese di manutenzione, inoltre, concorreranno per il proprio “peso fiscale” anche alla determinazione del plafond di deducibilità dei “costi di manutenzione” di cui all’art. 102, co. 6 T.U.I.R.