Ai fini di una migliore trattazione del caso in esame occorre operare una distinzione di ciò che compone il “pacchetto”, ossia la vendita delle magliette e quella dei biglietti per assistere alla manifestazione sportiva (gara di campionato in Italia).
1. Vendita delle magliette
Ai fini Iva la vendita delle magliette si configura come una mera cessione di beni, che se effettuata in territorio italiano nei confronti di soggetti extra-Ue (sia operatori economici che privati) rileva comunque in Italia e pertanto deve essere assoggettata ad imposta con aliquota ordinaria del 21%.
A stabilirlo è il comma 1, art. 7-bis del D.P.R. n.633/1972, il quale prevede che le cessioni si considerano effettuate nello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso.
Per i beni mobili materiali (come le magliette) la disciplina fa riferimento ai beni che si trovano nel territorio dello Stato italiano all’atto della loro cessione e consegna.
2. Vendita biglietti per accesso gara Serie A1
La vendita di biglietti per la gara campionato, viene considerata, in materia di Iva, come una prestazione di accesso a manifestazioni sportive, che se resa a soggetti passivi (operatori economici come nel caso in esame), è disciplinata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.633/1972.
La citata norma stabilisce, in deroga alla regola generale di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972, che le prestazioni di accesso a manifestazioni sportive rese a soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando materialmente si svolgono in Italia.
Pertanto, in fattura, la vendita dei biglietti per l’accesso alla gara di campionato dovrà essere esposta con aliquota Iva del 10%.
3.Servizio di vendita o Vostro ricarico sul prezzo del pacchetto
Accanto alla vendita del biglietto e della maglietta è possibile identificare un’altra prestazione resa nei confronti dei soggetti extra-Ue, ossia un servizio di vendita o applicazione di un ricarico sul prezzo complessivo del pacchetto.
Tale prestazione può considerarsi accessoria a quella di accesso alla manifestazione sportiva (vendita dei biglietti), ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.P.R. n.633/1972: tale norma prevede che le prestazioni accessorie a quelle di accesso alle manifestazioni sportive siano imponibili in Italia qualora quest’ultime si svolgano materialmente nel nostro Paese.
Pertanto, il servizio di vendita o applicazione del ricarico, in quanto accessorio alla vendita dei biglietti, sarà imponibile Iva in Italia con applicazione dell’aliquota Iva del 21%.
Concludendo, quindi, nella fattura emessa dovranno essere esposte la cessione della maglietta e del biglietto con le due rispettive aliquote Iva (21% e 10%), e la prestazione del servizio di vendita, la quale potrà essere esposta distintamente con aliquota Iva al 21%.