Quesiti e approfondimenti

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Regime Iva beni alimentari

Con riguardo agli impasti per meringhe, trattasi di prodotti per pasticceria, e pertanto rientrano all’interno della categoria n. 68, Tabella A – Parte Terza, del D.P.R. n.633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni di “prodotti della panetteria fine, della pasticceria, e della biscotteria, anche addizionali di cacao in qualsiasi porzione.

In riferimento, invece, agli impasti per pizza, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 527 del 1993, ha stabilito che le “basi” per pizze, pur rientrando tra i prodotti della c.d. “panetteria fine”, sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n.580/1967. Tanto premesso, e considerato che con l’art. 75, comma 2, della legge n.413/1991 è stato affermato il principio che tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della citata legge n.580/1967, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le cessioni dei prodotti in esame (basi per pizze), sono da assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 4%, in quanto compresi nel n.15, Tabella A – Parte seconda, del D.P.R. n.633/1972. Rientrano, infatti, in quest’ultima “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge n.580/1967, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova e formaggio.

Per cui, qualora si tratti di semplici “basi” per pizze (senza aggiunta, quindi, di olio o altra farcitura), riteniamo applicabile l’aliquota ridotta al 4% come da risoluzione sopra citata, mentre in caso contrario si tratterà di un prodotto della panetteria fine di cui al n. 68, Parte Terza – Tabella A del D.P.R. n.633/1972, a cui deve applicarsi l’aliquota ridotta del 10%.

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