Il quesito, in particolare riguarda la ricezione di una fattura per il pagamento di un anticipo sull’acquisto di un bene nei confronti del quale era stata inviata la dichiarazione di intento ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972. La fattura è datata 13/04/2011, la dichiarazione di intento è stata inviata il 12/04/2011, ricevuta e registrata dal fornitore lo stesso giorno, e il pagamento è stato effettuato tramite assegno bancario, il quale riporta come data 13/04/2011, ed è stato cambiato in data 14/04/2011.
Si chiede se il comportamento adottato dal fornitore, di emettere fattura senza Iva, richiamando l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972 sia corretto.
Come già precisato in altra sede l’art. 6 del D.P.R. n.633/1972 prevede che per le cessioni di beni mobili il momento impositivo ai fini Iva sia da ricercarsi nella spedizione o nella consegna dei beni.
Tuttavia, qualora prima del verificarsi dell’evento sopra citato o dell’emissione della fattura sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione delle fatture.
Nel caso di pagamento dell’acconto con assegno, bancario o circolare, mancano esplicite direttive ministeriali ai fini di individuare il momento rilevante ai fini Iva: a riguardo la dottrina maggioritaria sostiene che il momento impositivo rilevante sia quello della consegna del titolo al creditore, il quale da quel momento, potrà disporre dell’ammontare indicato sull’assegno. In tal senso si è espressa la Commissione tributaria Centrale la quale ha precisato che, nel caso in cui un soggetto riceva, come pagamento in acconto per la fornitura di merce, assegni, esso deve tempestivamente emettere fattura per il medesimo importo.
Pertanto, con riferimento al caso in esame, rileva la data in cui il fornitore ha ricevuto l’assegno per il pagamento dell’acconto: se, però, non esiste prova certa della data di consegna fa comunque fede la data dell’assegno stesso. Poiché la data riportata sull’assegno è 13/04/2011, posteriore rispetto al momento di ricezione da parte del fornitore della dichiarazione di intento (12/04/2011), ai fini Iva l’operazione è da considerarsi effettuata successivamente (art. 6 D.P.R. n.633/1972), quindi senza addebito dell’Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/1972. Il comportamento adottato dal fornitore, quindi, è da ritenersi corretto.
Si raccomanda, infine, onde evitare il verificarsi di situazioni di sfasamento temporale come quella oggetto del quesito, di notificare prudenzialmente con largo anticipo la dichiarazione di intento.