Sul punto, la soluzione al quesito deve essere ricercata nelle disposizioni di cui all’art. 7-quater, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 secondo cui “… si considerano effettuate nel territorio dello Stato … le prestazioni di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato …”. Di conseguenza, stando alla norma appena richiamata, nonché al combinato delle disposizioni contenute agli artt. 7-ter e 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72, l’operazione assume rilevanza I.V.A. nei confronti del committente (Alfa S.r.l.).
La Società, quindi, procederà con emissione di autofattura che dovrà essere riepilogata tanto nel registro I.V.A. vendite, quanto in quello I.V.A. acquisti. Sul punto, si ricorda che vige l’obbligo di emissione di autofattura e non di mera integrazione in quanto l’originaria fattura è emessa da un soggetto extracomunitario e anche se emessa da soggetto comunitario è fuori dall’art.7-ter (si confronti la circ. 12/E/2010). Il termine di emissione dell’autofattura è la data di “ultimazione del servizio”, in questo caso di trasporto, avvenuto l’8 settembre 2012. Dal momento di effettuazione dell’operazione il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all’art. 23, D.P.R. n. 633/1972 – registro delle vendite. L’annotazione dell’autofattura nel registro di cui all’art. 25 – registro acquisti – deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione), anche se normalmente la stessa avviene contestualmente all’annotazione nel registro delle vendite.
Naturalmente l’autofattura deve essere emessa con una numerazione consequenziale in ordine cronologico, e questo a volte non è possibile visto che ci si accorge di aver usufruito di servizi da operatori esteri solo all’arrivo della fattura. In questo caso, per ovviare al problema, si può ricorrere ad appositi registri sezionali, creati ad hoc per la gestione, ad esempio, dei servizi internazionali.
Ovviamente, poiché l’intera tratta del viaggio aereo si sviluppa in territorio italiano (Venezia/Treviso – Palermo A/R) l’importo esposto in fattura dovrà essere integralmente assoggettato ad I.V.A. con aliquota del 10%.
Per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che, diversamente, nel caso in cui il volo aereo si sviluppasse su tratta internazionale con partenza dall’Italia, allora in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 89/E/1997 la tratta italiana (determinata in maniera forfettaria nel 38% dell’intera prestazione) sarebbe “non imponibile I.V.A. ex art. 9, co. 1 D.P.R. n. 633/72”, e “fuori campo” per la restante quota estera.
Ricordiamo, inoltre, che poiché l’operazione è resa da un operatore residente in un Paese a fiscalità privilegiata (Svizzera per l’appunto), ma al di sotto della soglia minima prevista di 500 euro, la stessa non dovrà essere riepilogata nell’apposita Comunicazione Black List di periodo (mensile o trimestrale).
Infine, ricordiamo che la spesa sarà interamente deducibile solo se la trasferta risulta autorizzata a favore di un dipendente (o lavoratore assimilato) dell’azienda, riepilogata in apposita nota spese ed inerente rispetto all’attività d’impresa perseguita.