Quesiti e approfondimenti

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Regime I.V.A. soggiorno in Paese UE

A riguardo, l’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.633/1972  stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato “le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese […] la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, […] quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.

La norma esclude, quindi, l’imponibilità I.V.A. di quelle prestazioni di fornitura di servizi alberghieri nelle ipotesi in cui l’immobile (l’albergo) sia situato nel territorio di un altro Stato (UE o Extra UE). Per cui, con riferimento al caso in questione, dato che l’albergo è situato in Germania, la prestazione si considera imponibile in Germania: il comportamento tenuto dal prestatore del servizio, di assoggettare ad imposta tedesca la fornitura dell’alloggio, è quindi corretta.

Ciò comporta che per l’operatore economico italiano non sussistano obblighi di registrazione nella contabilità I.V.A.: l’operazione si considera, infatti, “fuori campo I.V.A.” ai sensi della normativa nazionale (D.P.R. n.633/1972). Ne consegue che tale operazione non dovrà essere indicata nella dichiarazione annuale I.V.A. dalla Vostra società, né dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT, in quanto esclusa ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.L. n.331/1993.

La registrazione della fattura dovrà, quindi, avvenire solamente in prima nota e l’I.V.A. tedesca andrà a costituire per la società una componente di costo (qualora non venga chiesta a rimborso), la quale andrà a sommarsi a quella di fornitura del servizio alberghiero.

A riguardo si segnala la possibilità, per la società, di attivare la procedura di richiesta di rimborso I.V.A. prevista per i soggetti passivi I.V.A. italiani che hanno effettuato acquisti in altri Stati UE. Sul punto, la norma di riferimento è l’art. 38-bis1 del D.P.R. n.633/1972.

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in altro Stato membro della Comunità Europea, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

L’Ufficio competente a gestire i rimborsi e i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri è il Centro Operativo di Pescara (di seguito “Ufficio”). I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato competente secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Sono esclusi i soggetti che, durante il periodo di riferimento del rimborso:

  • non hanno svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
  • hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta;
  • si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli;
  • non risultano iscritti nell’archivio VIES, in quanto assimilati ad acquirenti privati.

Nei suddetti casi, l’Ufficio notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso; contro il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni ordinarie.

L’istanza di rimborso deve contenere le informazioni di seguito indicate; esse possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l’istanza (le preferenze espresse dai singoli Stati sono riassunte in un’apposita “Tabella” pubblicata sul sito dell’AE www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: “Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi – IVA Rimborsi Ue soggetti residenti”):

a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;

b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

c) l’indirizzo dove si esercita l’attività, ovvero l’indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;

d) indirizzi di posta elettronica (e-mail);

e) numero di telefono;

f) descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre del 2006, n. 1893;

g) periodo del rimborso;

h) il numero di partita IVA del richiedente;

i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;

j) per ciascuna fattura o documento di importazione:

• il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;

• tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore;
• tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;

• la data e il numero della fattura o del documento di importazione;

• la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;

• l’importo dell’IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;

• la percentuale di detrazione;

• la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e sub codici di cui al Reg. CE 1174/2009 (rinvenibili in apposita “Tabella” collegandosi al suddetto sito dell’AE);

k) la percentuale di detrazione definitiva;

l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;

m) comunicazione rilasciata dal richiedente con la quale, nel periodo d’imposta cui si riferisce la domanda,

in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova, comunica:

• che i beni o servizi elencati all’interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
• di aver effettuato unicamente: prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell’IVA è il committente o il cessionario;

• di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta;

• di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli.

L’istanza va presentata distintamente per ciascun periodo d’imposta entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso (normalmente la periodicità non deve essere maggiore di un anno solare e non inferiore ad un trimestre, salvo che si tratti di operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio attività).

La Dir. 2008/9/CE stabilisce che, in ogni caso, la richiesta di rimborso può essere presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi; può essere presentata per periodi inferiori a tre mesi qualora questi rappresentino la parte residua di un anno solare. L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a € 400; se risulta inferiore, il rimborso spetta annualmente, purché di importo non inferiore a € 50.

Le richieste di rimborso vanno presentate telematicamente, scegliendo una delle seguenti modalità:
a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali;

b) tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

c) avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;

d) tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/70.

L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell’AE, la ricezione del file contenente i dati richiesti; l’avvenuta ricezione è attestata mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Unitamente alla ricevuta, l’AE comunica il numero di protocollo assegnato all’istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate esegue i seguenti controlli sulle istanze inviate:

a) i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;

b) il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;

c) i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;

d) l’importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;

e) in una o più fatture, che il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt. 174 e 175 Dir. 2006/112/CE;

f) l’ammontare detraibile dell’imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Se dai controlli non emergono scorrettezze e non vi sono cause di esclusione, l’AE deve inoltrare l’istanza allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione della medesima e, se questo lo richiede, deve rendere disponibile per via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza emessa dallo stesso Stato.

Salvo cause di forza maggiore, l’attestazione è resa disponibile entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte dell’AE.

Se dai controlli emerge che la richiesta di rimborso non è corretta o viene riscontrata una causa di esclusione, l’Ufficio non inoltra l’istanza allo Stato membro ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare anche tramite mezzi elettronici.
Contro il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni ordinarie.

Successivamente all’inoltro dell’istanza, da parte dell’AE, allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, il richiedente può presentare (con le stesse modalità) un’istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta originaria; non è, tuttavia, possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione per le quali è necessario una nuova istanza di rimborso.

Ovviamente, in sede di decisione se o meno attivare tale procedura si dovrà valutare la convenienza relativamente ai costi da sostenere, in ragione dell’importo di cui si chiede il rimborso.

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