Quesiti e approfondimenti

Regime I.V.A. riaddebito oneri doganali importazione

Nelle operazioni di importazione da Paesi Extra-UE il rapporto tra lo spedizioniere e il committente per il disbrigo delle pratiche connesse alle stesse può essere assimilato al mandato con rappresentanza: lo spedizioniere dispone di merce non propria ed effettua la richiesta di sdoganamento in nome e per conto del proprio cliente del quale rappresenta gli interessi, senza mai assumere una soggettività di imposta separata e indipendente di fronte all’Erario.

Alla luce di tali dovute precisazioni, si ritiene che il pagamento dei diritti doganali possa costituire un’anticipazione in nome e per conto del cliente, come tale esclusa dal tributo I.V.A. ai sensi dell’art. 15, comma 1, n.3), del D.P.R. n.633/1972.

Tale discorso può applicarsi anche laddove tra il destinatario dell’importazione (che risulta da bolla doganale) e lo spedizioniere si frapponga un terzo soggetto (nel caso Alfa S.r.l.) che cura l’operazione di importazione per conto del committente (Beta S.r.l.). Anche in questo caso nel rapporto tra lo spedizioniere e il “soggetto di mezzo” (Alfa S.r.l.) la somma anticipata dal primo è in nome e per conto del secondo, e come tale esclusa I.V.A. ex art. 15, comma 1, n.3, del D.P.R. n.633/1972. A riguardo lo spedizioniere, dato che la somma è esclusa da I.V.A., non ha neppure l’obbligo di emettere la fattura, ma è sufficiente una ricevuta o un documento riepilogativo delle somme addebitate.

Ora, se Alfa S.r.l. vuole recuperare i diritti doganali anticipati, la questione vera e propria da affrontare consiste nel determinare il corretto regime I.V.A. da applicare.

L’art. 15, comma 1, n.3), del D.P.R. n.633/1972 nel prevedere l’esclusione da I.V.A. delle somme dovute a titolo di anticipazioni fatte in nome e per conto, precisa che le stesse devono essere “regolarmente documentate”. Su tale espressione si è espressa l’Amministrazione finanziaria, con Risoluzione n.360393 del 16.01.1978, precisando che per l’esclusione dalla base imponibile è necessario che i documenti comprovanti l’operazione devono essere intestati al soggetto a cui nome e per cui conto sono anticipate le somme. Ergo, perché le somme siano considerate anticipate da Alfa S.r.l. in nome e per conto di Beta S.r.l. è necessario che lo spedizioniere intesti il documento o la fattura ad Beta S.r.l. In caso contrario, le somme sarebbero da considerarsi come anticipate a nome di Alfa S.r.l. per conto di Beta S.r.l., e come tali imponibili ai fini I.V.A.

Detto ciò, in virtù dei particolari rapporti tra le due società, e posto che la questione sorge per causa di un errore dello spedizioniere nell’intestare il documento di riaddebito e la futura fattura, Alfa S.r.l. può comunque considerare il riaddebito nei confronti di Beta S.r.l. come escluso da tributo I.V.A. ai sensi dell’art. 15, comma 1, n.3) del D.P.R. n.633/1972, considerando come giustificativo della spesa la bolletta doganale. In questo senso non sarebbe neppure obbligata ad emettere fattura, bensì sarebbe sufficiente solamente una ricevuta o un documento riepilogativo della spesa riaddebitata.

Infine, consigliamo ad Alfa S.r.l., nel momento in cui andrà a registrare la fattura di riaddebito a Beta S.r.l., di allegare la bolla doganale a dimostrazione che la somma anticipata consiste nell’I.V.A. calcolata sul valore dei beni importati.

D’altra parte, ricordiamo che la registrazione della bolla doganale compete esclusivamente al destinatario della stessa, ossia Beta S.r.l.

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